Anche se viene opposto un provvedimento monitorio, non è necessario il preventivo esperimento della mediazione qualora si verta in tema di materia per la quale tale procedimento non è previsto a pena di improcedibilità.
Nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo veniva emessa la nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione 18 settembre 2020, n. 19596, con la quale è stato chiarito che l’onere di introdurre il procedimento di mediazione grava in capo al creditore opposto.
Pertanto, il debitore con la prima memoria utile (ma oltre la data della prima udienza), sollevava l’eccezione di improcedibilità della domanda monitoria, per mancato espletamento del tentativo di mediazione. Sia in primo che in secondo grado, tuttavia, la doglianza veniva disattesa perché ritenuta tardiva.
La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Il principio enunciato dalle Sezioni Unite presuppone, infatti, che si verta in ipotesi di mediazione obbligatoria, che non ricorreva nel caso esaminato dai giudici di legittimità, in cui si discuteva dell’azione di regresso del garante, a seguito dell’escussione della polizza fideiussoria.
Ebbene, “La controversia in esame non rientra, infatti, tra quelle in materia di “contratti assicurativi, bancari e finanziari”, per le quali l’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010 prevede l’obbligo di esperire, a pena di improcedibilità della domanda, il procedimento di mediazione. Difatti, la polizza fideiussoria non ha natura assicurativa, ma funzione di garanzia, e, a prescindere se vada qualificata come fideiussione o garanzia autonoma, si tratta comunque di contratto che esula dall’ambito di operatività del citato art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010”.
Infatti, la Cassazione ha adottato una lettura rigorosa e non estensiva della nozione di “contratti bancari e finanziari” per cui la legge prescrive l’obbligo della mediazione. Al riguardo è stato infatti affermato che “la norma che prevede l’esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per i contratti “bancari e finanziari” contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel testo unico bancario (D. Lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal testo unico finanziario (D. Lgs. n. 58/1998) e che non si può dunque estendere l’obbligo di mediazione alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, a questo sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all’acquisto o all’utilizzo dello specifico bene coinvolto (Cass., sez. 3, 13/05/2021, n. 12883; Cass., sez.3, 22/11/2019, n. 30520).
Analogamente si è ispirata a una lettura restrittiva la pronuncia di questa Corte (Cass., sez. 6 – 1, 20/05/2020, n. 9204) secondo la quale la controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall’effettivo beneficiario non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell’ambito dei contratti bancari, perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l’assegno nel novero dei servizi di pagamento ai sensi dell’art. 2, lett. g), del D.Lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura “bancaria” del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio. Ad analoghe conclusioni si è pervenuti con la ordinanza n. 31209 del 2022, che ha escluso la tipicità della fideiussione come contratto bancario, regolato come tale dal codice civile o dal Testo unico bancario e di conseguenza l’obbligatorietà della mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1 bis del D. Lgs. n. 28/2010”.
In conclusione, se il giudizio verte in un’ipotesi per la quale non è stabilita la mediazione obbligatoria, è irrilevante il regime decadenziale previsto per i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo.