Il Tribunale di Milano ha esaminato la questione dell’applicabilità ai procedimenti di mediazione volontaria dell’efficacia interruttiva prevista dal secondo comma dell’art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010, concludendo in senso affermativo.
Il quesito al vaglio del Tribunale
Il Giudice è pervenuto a tale decisione dal momento che l’art. 8 della Direttiva 2008/52/CE (recepita dal D. Lgs. 28/2010) prevede che “gli effetti della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza si producono in relazione a tutti i procedimenti di mediazione, senza distinzione tra facoltativa e obbligatoria; inoltre, tale soluzione risulta quella più conforme alla funzione deflattiva dell’istituto, funzione che verrebbe frustrata qualora la parte proponente fosse soggetta a stringenti termini di prescrizione e decadenza non differibili”.
Peraltro, il giudice milanese ha escluso un rischio di strumentalizzazione del procedimento, atteso che è lo stesso art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 a limitarlo, prevedendo che l’effetto sospensivo e interruttivo possa prodursi una sola volta. Tale interpretazione è avvalorata anche dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, che – con sentenza n. 17781 del 22.07.2013 – ha affermato: “anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 primo comma del D.Lgs. n. 28 del 2010, di cui alla sentenza del 6 dicembre 2012 n. 272 della Corte Costituzionale ha escluso la obbligatorietà della mediazione in ogni controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili e se la mediazione non costituisce più condizione di proponibilità della domanda, resta fermo l’effetto della istanza di mediazione d’interruzione della prescrizione e di impedimento per una sola volta della decadenza dal diritto di agire per equa riparazione, essendo rimasta ferma l’applicazione del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 6, che non è stato dichiarato in contrasto con la carta costituzionale ed è coerente agli intenti deflattivi del contenzioso giudiziario della disciplina legale della mediazione stessa”.
Comunicazioni di mediazione: validità senza notifica formale
Il Tribunale, infine, ha respinto anche le osservazioni formulate dai convenuti in merito all’invalidità delle comunicazioni di avvio del procedimento di mediazione per vizi delle notifiche. Infatti, l’art. 8 del D. Lgs. n. 28/2010 “non richiede il rispetto delle disposizioni in materia di notificazioni di cui al codice di rito, bensì richiama la diversa figura della “comunicazione”, richiedendo per la sua validità unicamente che questa sia effettuata “con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione”, rimettendo così all’interprete la valutazione di tale idoneità sulla base di un giudizio ex post e alla luce delle circostanze del caso concreto. È peraltro pacifico che, nel caso di specie, le reclamate abbiano avuto tempestivamente notizia dell’instaurazione del procedimento di mediazione, posto che, in data 04.11.2024, le stesse declinavano l’invito alla mediazione e che, in sede di atto di citazione proposto ai sensi dell’art. 949 c.p.c., dichiaravano di aver ricevuto tali comunicazioni”.
Di conseguenza, l’azione attorea è stata considerata proposta tempestivamente.
22.01.2026