Il versamento diretto del saldo prezzo dell’aggiudicazione al creditore fondiario non pregiudica il diritto per il comproprietario non debitore (o eredi di questi) ad ottenere la liquidazione della quota a lui spettante in sede di riparto.
Questo il recentissimo principio di diritto espresso dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione.
La vicenda trae origine da un’esecuzione immobiliare a danno del debitore che, al tempo della stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, aveva concesso ipoteca volontaria sul bene di cui lo stesso, coniugato in comunione legale, era proprietario.
La procedura veniva incardinata nell’anno 2009 e, tuttavia, in corso di causa, il debitore decedeva, lasciando quali eredi i suoi tre figli.
La procedura seguiva il suo corso ed il bene gravato da ipoteca veniva venduto e poi aggiudicato.
A ciò seguiva l’emissione, da parte del G.E., del decreto di trasferimento, ritualmente notificato agli eredi del debitore esecutato deceduto che, per contro, proponevano opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Gli opponenti eccepivano, in primo luogo, l’illegittimità della vendita del cespite staggito, per omessa notifica di ogni atto relativo alla procedura esecutiva, in particolare dell’avviso ex art. 599 c.p.c. alla madre, comproprietaria non debitrice del bene pignorato, poi deceduta.
Ulteriore questione sollevata dagli opponenti riguardava il versamento diretto al creditore fondiario del saldo prezzo dell’aggiudicazione, non avvenuto sul conto corrente della procedura, circostanza questa che, a loro dire, avrebbe precluso di ottenere la distribuzione della quota della defunta madre.
Il Giudice di prime cure, chiamato a decidere in sede cautelare sull’opposizione, rigettava il ricorso, sostenendo che l’omessa notifica dell’avviso ex art. 599 c.p.c. non avrebbe inficiato la validità della vendita e che, in ogni caso, le nullità del procedimento esecutivo anteriori alla vendita non avrebbero potuto pregiudicare l’acquisto dell’aggiudicatario, nulla statuendo in merito alla questione relativa al versamento diretto del saldo prezzo in favore del creditore fondiario.
A seguito del rigetto dell’avversa opposizione, la procedura esecutiva terminava con la dichiarazione di esecutività del progetto di distribuzione.
Con ricorso in Cassazione, gli eredi della comproprietaria lamentavano la violazione di legge da parte del Giudice dell’esecuzione nonché l’omissione dell’esame di un fatto decisivo.
Resisteva con controricorso la creditrice procedente.
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul punto, ha ritenuto che la procedura esecutiva fosse stata incardinata correttamente a danno del debitore sull’intero bene in quanto la comunione legale è “senza quote” e ciò implica che un bene in comunione legale dev’essere espropriato per l’intero, salvo il diritto per il coniuge non debitore di ottenere la metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene in sede di riparto.
Peraltro, prosegue la Corte, la funzione dell’avviso ex art. 599 c.p.c. è quella di rendere inopponibile al creditore la divisione del bene pignorato compiuta autonomamente dai comproprietari e, pertanto, l’omissione dello stesso non comporta in alcun modo nullità della procedura esecutiva.
Ciò anche in ragione del fatto che, in mancanza di un’espressa sanzione di nullità, l’omissione dello stesso non comporta alcuna lesione dei diritti dei comproprietari non debitori, i quali possono, in ogni caso, proporre opposizione di terzo prima della vendita dei beni oppure proponendo domanda di accertamento o di rivendica in un autonomo giudizio di cognizione.
Quanto, poi, all’ulteriore questione sollevata dai ricorrenti, direttamente collegata alla precedente, la Corte ha evidenziato che il versamento del prezzo da parte dell’aggiudicatario, eseguito con modalità difformi da quelle stabilite con ordinanza di vendita ex art. 569 c.p.c. può costituire un irregolare adempimento degli obblighi gravanti sul soggetto aggiudicatario, ma non rende invalido il decreto di trasferimento.
In particolare, la Cassazione ha statuito che la sede nella quale far valere il proprio diritto all’ottenimento della quota è l’udienza ex art. 596 c.p.c., udienza fissata per l’approvazione del progetto di distribuzione del ricavato, ove si ha la ricognizione definitiva delle ragioni dei singoli concorrenti.
Pertanto, al momento in cui i ricorrenti proposero la domanda, ossia a seguito dell’emissione del decreto di trasferimento, la stessa era comunque inammissibile, poichè anteriore alla fase
processuale (ripartizione del ricavato) in cui si sarebbe dovuta proporre.
Alla luce di tutte le argomentazioni svolte, la Cassazione rigettava il ricorso proposto dagli eredi della comproprietaria in quanto manifestatamente infondato, condannando gli stessi al pagamento delle spese di causa in favore del creditore resistente.