10.11.2025 Icon

Termini per le memorie istruttorie e rinvio d’ufficio: la questione alla Cassazione

Con l’ordinanza in commento, il Tribunale di Cassino ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c., per la risoluzione della questione concernente la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c. nell’ipotesi in cui l’udienza fissata in citazione sia stata differita d’ufficio ai sensi dell’art. 168-bis, co. 4, c.p.c.

La vicenda processuale e il contrasto sulle memorie

La controversia, promossa da un privato contro un Comune per il risarcimento dei danni, ha assunto rilievo processuale in ragione del contrasto insorto tra le parti circa la tempestività delle memorie depositate nella fase di trattazione scritta.

Nel caso in esame, l’udienza indicata nell’atto di citazione del 30 dicembre 2024, veniva differita d’ufficio all’8 gennaio 2025.

L’attrice aveva quindi depositato le memorie ex art. 171-ter c.p.c. calcolando i termini a ritroso rispetto alla nuova data di udienza; viceversa, il Comune convenuto aveva computato i termini sulla base dell’udienza indicata in citazione, eccependo la tardività degli scritti avversari.

Con apposito decreto del 30 dicembre 2024, il giudice differiva poi ulteriormente l’udienza al 19 novembre 2025 per ragioni organizzative legate alla gestione del suo ruolo. Per l’effetto, parte attrice, ridepositava le proprie memorie computando i relativi termini a ritroso da tale nuova udienza; anche tale condotta veniva ritenuta tardiva dal convenuto.

Dall’esame delle doglianze delle parti è derivato un dubbio interpretativo, ovvero se il mero differimento d’ufficio determini o meno una riapertura dei termini ex art. 171-ter, e quale sia, in tale ipotesi, il momento rilevante ai fini del calcolo.

Le due tesi a confronto: Comune vs. attrice

Per il Comune, i termini decorrerebbero sempre dall’udienza fissata in citazione, richiamando l’art. 70-bis disp. att. c.p.c. e l’art. 171-bis, co. 5, c.p.c., che distinguerebbe tra udienza fissata in citazione e udienza fissata dal giudice istruttore. Il differimento d’ufficio, non accompagnato da un espresso provvedimento di rinvio, non inciderebbe pertanto sul decorso dei termini.

Di contro, per l’attrice, in virtù della formulazione letterale dell’art. 171-bis, co. 5, c.p.c., i termini per le memorie decorrerebbero dall’udienza effettivamente fissata dal giudice, anche se questa sia stata differita d’ufficio e poi confermata con decreto. Tale interpretazione sarebbe coerente con la ratio acceleratoria della riforma Cartabia, che attribuisce rilievo alla data della prima udienza utile per la trattazione effettiva.

Chiamato a decidere, il Tribunale, ritenuta la questione necessaria alla definizione del giudizio, essendo in discussione la validità delle istanze istruttorie proposte e rilevata la sussistenza di un contrasto interpretativo e la mancanza di precedenti di legittimità, ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Suprema Corte ai sensi dell’art. 363-bis, commi 1 e 2, c.p.c., richiamando la precedente ordinanza del Tribunale di Prato, già trasmessa alla Cassazione sul medesimo tema.

Una questione aperta nell’era post-riforma Cartabia

La decisione del Tribunale di Cassino si inserisce in un quadro applicativo ancora incerto della nuova disciplina prevista per le memorie istruttorie, sostitutiva del vecchio meccanismo previsto ante riforma.

La pronuncia della Suprema Corte, attesa nei prossimi mesi, potrà fornire un orientamento uniforme idoneo a garantire certezza e prevedibilità nell’applicazione delle nuove scansioni processuali introdotte dalla riforma del rito ordinario.

Autore Chiara Calì

Associate

Milano

c.cali@lascalaw.com

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Autore Renato Merola

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