La procura speciale deve essere coeva o anteriore al procedimento di mediazione e la condizione di procedibilità, attenendo al piano sostanziale, non può essere oggetto di una sanatoria ex post.
Tribunale di Latina, 16 settembre 2025, n. 1543
Questo è il principio sancito dal Tribunale di Latina, nell’ambito di un giudizio di risarcimento danni che vedeva come parte attrice un’assicurazione e nel quale la convenuta eccepiva, in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancata partecipazione personale della controparte al procedimento di mediazione.
Il Giudice ha rammentato che la materia dei contratti assicurativi è soggetta a mediazione obbligatoria; quindi, ha evidenziato che, circa la partecipazione personale della parte,
“la giurisprudenza di legittimità, con la nota pronuncia Cassazione civile sez. III, 27/03/2019, n.8473 (est. Rubino), ha chiarito che, in materia di mediazione obbligatoria, ancorché davanti al mediatore sia necessaria la comparizione “personale” delle parti, assistite dal difensore, la parte può, purtuttavia, ben decidere di farsi sostituire da un proprio “rappresentante sostanziale”, eventualmente anche dallo stesso difensore che l’assiste nel procedimento di mediazione, purché però sia dotato di “apposita procura sostanziale” che attribuisca a quest’ultimo lo specifico potere di transigere in sede di mediazione”.
In altre parole, sebbene il legislatore abbia manifestato un favor per la partecipazione personale della parte al procedimento di mediazione, nel contempo è
“stata contemplata la possibilità per la parte di farsi sostituire, in predetta sede, da qualcun altro, ivi compreso il proprio difensore, purché gli conferisca tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto”.
Di contro, la parte non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata.
Ebbene, nel caso di specie, ai primi incontri di mediazione, per parte attrice era presente il solo legale, munito della procura alle liti rilasciata per l’introduzione del giudizio, ossia di un documento dal valore meramente processuale, non attributivo della rappresentanza sostanziale della parte.
Pertanto, secondo il Tribunale, l’attrice non aveva partecipato personalmente al procedimento di mediazione, né aveva rilasciato una valida procura sostanziale per farsi sostituire dal legale, a nulla rilevando la procura sostanziale depositata tre mesi dopo la chiusura del procedimento. Infatti, la condizione di procedibilità deve sussistere prima dell’instaurazione del giudizio e non può essere sanata ex post.
27.10.2026

