Dal 24 maggio entreranno in vigore le modifiche apportate al DM 44/2011 concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (cd. “processo telematico” che nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, diventerà obbligatorio a far data dal 30 giugno 2014).
In tema di notificazioni telematiche, il decreto n. 48 del 3 aprile 2013, pubblicato nella GU n. 107 del 9 maggio 2013, modifica l’18 del DM 44/2011, adottando alcune regole tecniche che consentiranno agli Avvocati l’uso della posta elettronica certificata per notificare atti e documenti.
In particolare, l’Avvocato che procede alla notificazione ai sensi dell’art. 3 bis della Legge 53/1994, dovrà allegare al messaggio di posta elettronica certificata documenti informatici, o copie informatiche di documenti analogici, anche mediante immagine, redatti nelle forme stabilite dall’art. 34 del decreto.
Con riguardo alla procura alle liti, viene stabilito che questa dovrà considerarsi apposta in calce all’atto cui si riferisce quando rilasciata su documento informatico separato ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata a mezzo del quale l’atto viene notificato. Ciò vale anche nel caso in cui la procura sia rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine.
Inoltre, l’Avvocato che estrae copia informatica per immagine del documento analogico procede all’asseverazione del contenuto dei documenti prevista dall’ art 22, comma 2 del codice dell’amministrazione digitale, inserendo la dichiarazione di conformità agli originali nella relazione di notificazione.
(Andrea Visaggio – a.visaggio@lascalaw.com)
23.10.2025