Con sentenza n. 12195 dell’08.05.2023, la Corte di Cassazione ha ribadito la natura del pignoramento presso terzi, chiarendo altresì le conseguenze derivanti dalla sua mancata iscrizione a ruolo.
La vicenda trae origine dall’opposizione a precetto instaurata dal debitore, con la quale veniva eccepito – tra le altre doglianze – l’abuso del diritto e il difetto di interesse (ex art. 100 c.p.c.) del creditore alla notifica di un ulteriore atto di intimazione, in pendenza di un atto di precetto notificato cinque mesi prima (oggetto di altra opposizione).
Il Tribunale adito, tuttavia, rigettava l’opposizione osservando che, al momento nella notifica della seconda intimazione, il primo atto di precetto aveva perso efficacia poiché il conseguente pignoramento presso terzi non era stato iscritto a ruolo. Secondo il Tribunale, quindi, l’assenza di detto adempimento aveva determinato il mancato inizio della procedura espropriativa.
Sul punto, la Corte di Cassazione adita a seguito del ricorso da parte del debitore, seppur con motivazioni diverse, è giunta alle medesime conclusioni del Tribunale.
Innanzitutto, la Cassazione ha osservato che il primo atto di precetto era certamente efficace al momento della seconda intimazione (avvenuta a distanza di cinque mesi), perché era stato oggetto di opposizione e il termine era stato sospeso ex art. 481, comma 2, c.p.c.
Successivamente, i Giudici di legittimità hanno chiarito – diversamente da quanto statuito dal Tribunale – che l’esecuzione non ha inizio con l’iscrizione a ruolo del pignoramento, ma con la sua notifica. Invero, il termine decadenziale fissato dall’art. 481, comma 1, c.p.c., (relativo all’inizio dell’esecuzione entro i novanta giorni dalla notifica del precetto) non viene soddisfatto dall’atto di iscrizione a ruolo, ma dalla notifica del pignoramento stesso.
Quest’ultimo atto, infatti, è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva, che inizia a svilupparsi al momento della notifica al debitore e della dichiarazione positiva del terzo esaminata in udienza (o dell’accertamento compiuto nei suoi confronti in fase endoesecutiva).
La mancata iscrizione a ruolo del pignoramento, ha osservato pertanto la Cassazione, determina la perdita di efficacia dello stesso, e ciò avviene ancor prima del suo perfezionamento. In altri termini, la procedura esecutiva ha inizio con la notifica del pignoramento, ma non si perfeziona se questo perde efficacia a seguito della mancata iscrizione a ruolo.
La Suprema Corte, da ultimo, ha statuito che la notifica del secondo atto di precetto – in pendenza dell’efficacia del primo – non ha determinato violazione dell’art. 100 c.p.c. per difetto di interesse (perché la norma in esame fa riferimento agli atti giudiziali e non a quelli stragiudiziali come il precetto), né abuso del diritto (perché col secondo precetto non era stato intimato il pagamento di somme ulteriori rispetto al primo).
23.10.2025