08.01.2026 Icon

Professionista delegato: tra funzione ausiliaria e responsabilità aquiliana

Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema, di rilevante impatto sistematico e pratico, della responsabilità civile del professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c., chiarendo i rapporti tra l’attività svolta dal delegato, la funzione giurisdizionale e l’ambito applicativo della legge n. 117 del 1988 sulla responsabilità per l’esercizio delle funzioni giudiziarie.

La pronuncia si inserisce in un dibattito giurisprudenziale e dottrinale da tempo aperto, ulteriormente alimentato dall’ampliamento progressivo delle attribuzioni del delegato e dalle modifiche normative intervenute negli ultimi anni, sino alla riforma Cartabia.

La vicenda trae origine da un giudizio promosso da un aggiudicatario di un immobile nell’ambito di una procedura esecutiva immobiliare, il quale conveniva in giudizio il notaio delegato alla vendita, lamentando l’omessa indicazione, nell’avviso di vendita, della trascrizione di una domanda giudiziale e della successiva annotazione della sentenza che ne aveva riconosciuto l’efficacia.

Tale omissione aveva condotto, a seguito di opposizione all’esecuzione proposta dal soggetto interessato alla trascrizione, alla revoca del decreto di trasferimento. L’attore, pur avendo ottenuto la restituzione del prezzo di aggiudicazione, chiedeva il risarcimento dei danni subiti, consistenti nelle spese sostenute sull’immobile e nel mancato guadagno.

Il Tribunale di Teramo rigettava la domanda, ritenendo l’avviso di vendita conforme all’art. 570 c.p.c. e rilevando, in ogni caso, l’assenza di nesso causale tra la condotta del notaio e il danno lamentato.

In parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d’Appello di L’Aquila condannava invece il notaio delegato al risarcimento del danno, qualificando la sua responsabilità come extracontrattuale, sul presupposto della violazione di obblighi di diligenza e di informazione derivanti dalla delega e dalle norme di cautela poste a tutela della stabilità della vendita forzata.

Avverso la sentenza di appello il notaio delegato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la violazione degli artt. 2043 c.c., 591-bis c.p.c. e 173-bis disp. att. c.p.c., nonché l’erronea individuazione di obblighi informativi non previsti dalla normativa vigente.

Nel ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la Corte evidenzia come, nonostante l’ampliamento delle attività delegabili e l’obbligatorietà della delega introdotta a partire dal 2015, le operazioni affidate al delegato non integrino esercizio pieno e autonomo della funzione giurisdizionale, rimanendo sempre soggette al controllo e alla supervisione del giudice dell’esecuzione.

La Cassazione ribadisce, pertanto, l’adesione all’orientamento prevalente, secondo cui il professionista delegato deve essere qualificato come ausiliario del giudice, ancorché con caratteristiche peculiari, senza che tale qualificazione consenta di configurare un autonomo esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto.

Muovendo da tale assunto, la Corte esclude che il professionista delegato possa essere ricompreso tra gli “estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria” di cui all’art. 1, comma 1, della legge n. 117 del 1988.

Secondo la Cassazione, la ratio della disciplina speciale sulla responsabilità per l’esercizio delle funzioni giudiziarie impone un’interpretazione restrittiva, limitata ai soggetti che esercitano funzioni giurisdizionali in senso proprio e pieno. Diversamente, il delegato alle operazioni di vendita svolge un’attività solo strumentale e funzionalmente subordinata rispetto alla giurisdizione esercitata dal giudice dell’esecuzione.

Ne consegue l’inapplicabilità, nei suoi confronti, del regime speciale di responsabilità previsto dalla legge n. 117 del 1988.

Esclusa l’operatività della disciplina speciale, la Corte afferma che la responsabilità del professionista delegato nei confronti dei terzi, quali l’aggiudicatario, deve essere valutata alla luce dei principi generali dell’art. 2043 c.c.

La responsabilità ha dunque natura extracontrattuale e presuppone la sussistenza di una condotta colposa o dolosa, di un danno ingiusto e del nesso causale tra condotta ed evento dannoso.

La Cassazione chiarisce, inoltre, che non può ammettersi un regime di sostanziale immunità del delegato per il solo fatto che l’attività sia svolta nell’ambito di una procedura esecutiva, né può configurarsi una responsabilità esclusiva del giudice delegante. Eventuali profili di responsabilità del giudice restano confinati, nei limiti e secondo i presupposti propri, alla disciplina di cui alla legge n. 117 del 1988.

A conclusione del percorso argomentativo, la Corte afferma il seguente principio di diritto: il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. è qualificabile come ausiliario del giudice, ancorché sui generis e la sua attività non integra esercizio pieno e autonomo della funzione giurisdizionale.
Nei suoi confronti non è applicabile la disciplina della legge n. 117 del 1988; al più, la responsabilità del delegato verso i terzi è configurabile, ricorrendone i presupposti, ai sensi dell’art. 2043 c.c.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinviando la causa ad altra Sezione della Corte d’Appello di L’Aquila.

Autore Martina Careccia

Associate

Milano

m.careccia@lascalaw.com

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