La sospensione della procedura esecutiva non comporta lo svincolo delle somme depositate sul conto corrente pignorato, neppure quando queste siano accreditate successivamente al provvedimento di sospensione. Il vincolo continua infatti a operare e la banca è tenuta a effettuare gli accantonamenti fino alla concorrenza dell’importo previsto dalla legge, salvo un diverso provvedimento del giudice. È quanto chiarito dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 27 ottobre 2026, che ha ribadito la distinzione tra sospensione dell’attività esecutiva e permanenza degli effetti del pignoramento.
Tribunale di Milano, ordinanza del 27 ottobre 2026

La sospensione non libera le somme sopravvenute
La questione affrontata dal Tribunale riguarda gli effetti della sospensione di un’esecuzione presso terzi sulle somme che continuano ad affluire su un conto corrente già sottoposto a pignoramento.
In particolare, era stato richiesto lo svincolo degli importi accreditati successivamente alla sospensione della procedura, sul presupposto che tali somme non dovessero più essere assoggettate al vincolo esecutivo. Al momento della decisione, tuttavia, l’importo complessivamente accantonato dalla banca risultava ancora inferiore al credito precettato, tenuto conto anche della maggiorazione prevista dalla legge.
Il Tribunale ha respinto la richiesta, precisando che la sospensione impedisce la prosecuzione dell’attività esecutiva finalizzata alla soddisfazione del creditore, ma non determina il venir meno degli effetti già prodotti dal pignoramento. Ne consegue che le somme successivamente accreditate sul conto continuano a essere soggette al vincolo, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile.
Il pignoramento si estende ai crediti futuri
Il principio trova fondamento nella disciplina degli obblighi del terzo pignorato prevista dall’art. 546 c.p.c., secondo cui, dalla notificazione del pignoramento, il terzo assume gli obblighi di custodia sulle somme dovute al debitore entro il limite del credito precettato, maggiorato dell’importo stabilito dalla disposizione.
Secondo il Tribunale, tale limite individua l’ammontare massimo dell’obbligo custodiale e non una somma che debba necessariamente risultare già accantonata al momento della sospensione. Pertanto, quando gli importi vincolati sono ancora insufficienti, gli accrediti successivi possono essere assoggettati al pignoramento fino al raggiungimento della soglia prevista.
La decisione richiama, sul punto, l’orientamento della Cassazione, espresso nell’ordinanza n. 8478/2026, secondo cui il pignoramento presso terzi non produce effetti meramente istantanei, ma può estendersi anche ai crediti sorti dopo la notificazione dell’atto, purché riconducibili al rapporto originariamente individuato e venuti a esistenza prima della conclusione della procedura.
In questa prospettiva, il vincolo conserva un’efficacia che si protrae nel tempo e il terzo è tenuto, ove necessario, ad aggiornare la dichiarazione di quantità e a estendere gli obblighi di custodia alle sopravvenienze.
Gli accantonamenti proseguono anche durante la sospensione
Un ulteriore passaggio della decisione riguarda la natura degli accantonamenti effettuati dopo la sospensione dell’esecuzione.
Il Tribunale chiarisce che tali operazioni non costituiscono nuovi atti esecutivi, incompatibili con la sospensione, ma rappresentano l’adempimento progressivo di un obbligo di custodia già sorto con la notificazione del pignoramento.
La distinzione assume particolare rilievo perché consente di conciliare il temporaneo arresto della procedura con la conservazione della garanzia del creditore. La sospensione impedisce infatti il compimento degli atti diretti all’assegnazione delle somme, ma non elimina il vincolo né autorizza la banca a disporre liberamente degli importi che vi sono assoggettati.
A sostegno di questa interpretazione viene richiamata anche la sentenza n. 2203/2023 del Tribunale di Messina, che aveva riconosciuto la permanenza degli obblighi custodiali durante la sospensione. Il Tribunale milanese valorizza inoltre la disciplina della durata dell’efficacia del pignoramento, applicabile anche alle esecuzioni sospese, quale ulteriore conferma della distinzione tra sospensione del processo e cessazione del vincolo.
Le conseguenze operative per le banche
La decisione offre un’indicazione concreta agli intermediari chiamati a gestire conti correnti pignorati nell’ambito di procedure successivamente sospese.
La banca non può considerare la sospensione come un’autorizzazione automatica allo svincolo delle disponibilità né interrompere gli accantonamenti per il solo fatto che gli accrediti siano successivi al provvedimento. Deve invece verificare l’ammontare complessivamente vincolato e continuare ad assoggettare al pignoramento le somme riconducibili al rapporto interessato, rispettando il limite massimo dell’obbligo di custodia e gli eventuali limiti di pignorabilità.
Resta naturalmente ferma la possibilità che un successivo provvedimento giudiziale modifichi o faccia cessare gli obblighi del terzo, così come devono essere considerate le disposizioni che regolano la durata dell’efficacia del pignoramento.
Il chiarimento è significativo soprattutto sul piano operativo, poiché evita che la sospensione venga confusa con l’estinzione della procedura o con la liberazione delle somme vincolate. Al tempo stesso, richiede agli intermediari un monitoraggio costante degli accrediti e dell’importo complessivamente accantonato, per evitare sia indebiti svincoli sia trattenute eccedenti i limiti consentiti.
29.10.2026