29.01.2026 Icon

Opposizione infondata: la pensione “io” è di natura previdenziale

La dichiarazione del terzo, resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c., che contenga un chiaro riferimento alla “Pensione IO”, ossia alla prestazione previdenziale dell’INPS rivolta ai lavoratori con ridotta capacità lavorativa (…) ben può essere oggetto di pignoramento nell’osservanza dei limiti prescritti dall’art. 545 c.p.c.”

La vicenda trae origine da un’opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c. co.2 promossa da controparte, nell’ambito di una procedura esecutiva presso terzi, con la quale eccepiva la validità dell’ordinanza di assegnazione somme emessa dal Giudice dell’Esecuzione per violazione dell’art. 545 c.p.c. asserendo che la pensione di cui è titolare il debitore deriverebbe da un’invalidità assistenziale e pertanto non sarebbe soggetta a pignoramento.

Nel caso di specie, infatti, con la dichiarazione ex. art. 547 c.p.c. resa dall’Inps si evinceva che il debitore è titolare di una pensione IO – acronimo di assegno ordinario di invalidità lavorativa – ovvero una prestazione economica riconosciuta ed erogata dall’INPS ai lavoratori che presentano una permanente riduzione della capacità lavorativa. Sitratta di un trattamento economico che viene erogato ai soggetti la cui capacità lavorativa risulta ridotta di oltre due terzi a causa di infermità mentali o fisiche e pertanto è collegata alla posizione contributiva del lavoratore e non si configura come un sussidio di natura assistenziale.

In particolare, parte opposta, nel proprio scritto difensivo ha evidenziato come a rilevare sia l’incidenza della patologia sulla capacità del soggetto di svolgere le proprie mansioni lavorative. Nel caso in esame, come riportato nella certificazione medicata rilasciata dall’INPS, a parte opponente è stato riconosciuto lo status di invalido con totale e permanente inabilità lavorativa; pertanto, non vi è dubbio che la pensione è da qualificarsi come una pensione di inabilità lavorativa, la quale è pignorabile.

Sul punto, il Tribunale di Avellino con la sentenza n. 818/2018 ha statuito che

(…) La pensione di inabilità erogata ai sensi della legge del 1984 va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti nonché alle comuni pensioni spettanti ai lavoratori. Dunque, il pignoramento segue le regole generali […].”

Posto quanto sopra, parte opposta ha altresì evidenziato che la circostanza che la certificazione INPS depositata in atti da controparte menzioni lo stato di “totale e permanente inabilità lavorativa” con riferimento agli artt. 2 e 12 della Legge 118/1971 non modifica la natura previdenziale della “Pensione IO” di cui alla dichiarazione ex. art 547 c.p.c. e, di conseguenza, la sua pignorabilità.

Il punto dirimente non è la terminologia usata per descrivere lo stato sanitario, ma il fondamento giuridico della prestazione erogata. La Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n.16710 del 2022 ha così statuito

La Legge n.222 del 1984, ha introdotto un’unica ed unitaria nozione di “inabilità” che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella legge cit., art. 8 e della L. 21 luglio 1965 n. 903, artt. 21 e 22), (…); sono quindi “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”; l’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dall’infermità ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto. (…). La Corte territoriale non si è attenuta a questi principi, avendo riconosciuto la prestazione pur in mancanza del positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, finalizzato all’ottenimento della relativa pensione ai sensi dell’art. 12 della 1. n. 118 del 1971

Alla luce di quanto statuito dalla Suprema Corte, il requisito sanitario per la pensione di inabilità previdenziale, di cui alla Legge n.222 del 1984, è un concetto giuridico autonomo e non coincide con il riconoscimento dell’inabilità civile ai sensi della L. 118/1971 il quale ha, quindi, una valenza meramente descrittiva dello stato di salute senza alterare la natura giuridica della prestazione, la quale rimane previdenziale perché trova il suo fondamento nella L. 222/1984.

Pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, il Giudice dell’Esecuzione – rilevando la natura previdenziale della pensione nonché condividendo le osservazioni sostenute da parte opposta – ha rigettato l’opposizione di controparte.

Autore Assunta Liberti

Trainee

Milano

a.liberti@lascalaw.com

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