L’applicazione delle nuove regole sul deposito telematico presso gli U.N.E.P.
Con la “Riforma Cartabia”, si è creato terreno fertile per l’avvio della digitalizzazione delle procedure di deposito presso gli Uffici Notificazioni Esecuzioni e Protesti e ciò da un lato, con l’introduzione dell’art. 149 bis c.p.c. che dispone l’obbligo delle notificazioni via PEC anche per l’Ufficiale Giudiziario – ad esempio – per la notifica di un atto di pignoramento presso terzi o altra comunicazione a soggetto dotato obbligatoriamente di indirizzo PEC; dall’altro con la facoltà – oggi concessa al difensore dall’art. 196 decies disp. att. c.p.c. – di attestare la conformità anche di atti e provvedimenti indirizzati all’UNEP (e non solo a Tribunali, Corti d’Appello e Corte di Cassazione).
Ebbene, subito dopo l’entrata in vigore della Riforma Cartabia, molti Uffici N.E.P. istituiti presso i Tribunali Italiani hanno sin da subito attuato sperimentazioni volte a promuovere l’utilizzo dello strumento telematico presso detti uffici.
Sul punto, è da riconoscere come gli schemi ministeriali per i depositi telematici siano stati sin da subito approntati e via via aggiornati, consentendo così alle software house di rendere operativi i programmi di deposito telematico.
Ed infatti, già con nota prot. 902 del 15 maggio 2023, il Ministero della Giustizia comunicava che il sistema di gestione delle richieste presso gli Uffici Notificazioni e Protesti (GSU) era stato integrato, in tutti i distretti, con le funzionalità di ricezione/invio telematico delle richieste da parte sia dei soggetti abilitati interni che da parte dei soggetti abilitati esterni, nonché della possibilità di inoltro delle richieste di pignoramento tramite deposito telematico.
Sicché, dopo l’entrata in vigore del D.M. 217/23 a far data dal 14.01.2024 si è reso necessario dare inizio al deposito mediante l’utilizzo dei gestionali in uso da parte dell’utenza esterna.
Gli Uffici N.E.P. hanno quindi sentito l’esigenza di formulare le necessarie e opportune informazioni per l’espletamento del servizio agli avvocati propri iscritti, tenendo in considerazione che si sarebbe trattato di un servizio in continuo aggiornamento e trasformazione.
Ma come si stanno comportando i Tribunali nell’applicazione pratica delle norme in materia?
Lo Studio ha interrogato i siti web degli Uffici N.E.P. dei maggiori Tribunali Italiani ed assunto informazioni presso gli Avvocati corrispondenti, raccogliendo le Circolari pubblicate ed effettuando una vera e propria mappatura.
Da questo lavoro di ricerca, si è avuto modo di appurare che ciascun Ufficio ha istituito un proprio “sportello telematico” ed adottato prassi similari di funzionamento.
In buona sostanza, ogni studio legale ha la possibilità di inoltrare, mediante l’utilizzo dell’applicativo informatico e nel rispetto delle specifiche tecniche del D.M. 44/2011, le istanze di notificazione degli atti, le istanze di esecuzione e le istanze di ricerca dei beni da pignorare ex art. 492 bic cpc.
Taluni U.N.E.P., come quelli istituiti presso il Tribunale di Ravenna, Pescara, Firenze, Frosinone, Fermo, Roma hanno reso obbligatorie le richieste di notifica e di esecuzione, sia esenti per materia sia a pagamento, tramite il proprio applicativo informatico di studio.
Altri Uffici come quelli istituiti presso il Tribunale di Napoli, Venezia, Ragusa e Imperia prevedono invece solo una facoltà per l’avvocato che può scegliere se recarsi fisicamente allo sportello, ovvero servirsi dello sportello telematico.
Talvolta, a causa di problemi nella ricezione dei pagamenti telematici differiti a seguito di calcolo da parte dell’UNEP (che non sempre consentono l’associazione del pagamento con la richiesta di notifica inoltrata), alcuni Uffici come Imperia, Parma, Matera, hanno reso lo sportello telematico obbligatorio e funzionante solo per il deposito di notifiche/esecuzioni delle procedure esenti.
Quasi unanimemente, ogni Ufficio N.E.P. vieta la trasmissione, con la nuova modalità telematica, di notifiche transfrontaliere e di atti di Gratuito Patrocinio non esenti (es. lavoro, famiglia, difesa d’ufficio).
Da ultimo, si annota come ancora qualche Ufficio, come quello istituito presso il Tribunale di Milano, non abbia reso operativa la modalità di accettazione degli atti telematici: si ritiene, quindi, che sia ancora in vigore, quale unica possibile, quella cartacea.
Alla luce di quanto sopra, non resta che attendere che tutti i Tribunali della penisola si uniformino alla normativa e rendano funzionante l’utilizzo dell’applicativo informatico per i depositi telematici presso i propri Uffici.