23.03.2023 Icon

Locazione a canone vile: legittima l’emissione dell’ordine di liberazione

Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha emesso ordine di liberazione del compendio pignorato sul presupposto della non opponibilità all’aggiudicatario e al ceto creditorio di un contratto di locazione a canone vile.

Nel caso in esame, il perito rilevava l’esistenza di un contratto di affitto registrato in data anteriore al pignoramento con cui gli esecutati concedevano in godimento il terreno pignorato per un importo di euro 2.937,41. 

Su richiesta del G.E., il perito stabiliva che il valore congruo di locazione del compendio fosse, invece, di gran lunga superiore, nello specifico 9.200 euro mensili.

In altri termini, il prezzo convenuto dagli esecutati risultava inferiore di un terzo al giusto prezzo.

L’effetto è pacifico e disposto dallo stesso art. 2923 co. 3 c.c.: la non opponibilità del contratto all’aggiudicatario.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, disponendo l’ordine di liberazione, ha ribadito un importante principio di diritto già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 9877/2022.

La Cassazione non si è limitata a una interpretazione letterale del disposto dell’art. 2923, co. 3 c.c., ma ha individuato l’interesse sotteso alla norma: l’interesse pubblicistico al rituale sviluppo del processo esecutivo.

Come meglio argomentato dalla Cassazione stessa “tale peculiare esigenza pubblicistica di garantire la gara per la liquidazione del bene staggito alle migliori condizioni possibili fonda allora una peculiare potestà ordinatoria del g.e., il quale, sia pure a quei limitati fini e quindi – di norma – con efficacia meramente endoprocessuale o interna al processo espropriativo che comunque dirige (…), è dotato di ampi poteri per conseguire le condizioni di quel bene più idonee alla sua liquidazione; e, anche, di una potestà ordinatoria che necessariamente involge l’esercizio di sommari poteri soltanto lato sensu cognitivi, di delibazione di quelle questioni di diritto la cui soluzione è indispensabile per l’ordinato e proficuo sviluppo della procedura”.

Tale finalità individuata dalla Cassazione impone l’anticipazione degli effetti favorevoli all’aggiudicatario conseguita con la disposizione dell’ordine di liberazione, quale provvedimento ordinatorio tipico funzionale proprio agli scopi del processo esecutivo e, in particolare, a far conseguire la disponibilità del bene in tempo anteriore all’aggiudicazione.

Alla supremazia dell’interesse pubblicistico e dell’ordine pubblico processuale consegue che il contratto di locazione a canone vile non solo non è opponibile all’aggiudicatario, ma neanche alla procedura esecutiva e al ceto creditorio che ne dà impulso.

Autore Giulia Grassini

Trainee

Milano

g.grassini@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto dell'Esecuzione Forzata ?

Contattaci subito