La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha rigettato il Ricorso proposto confermando che la tutela del terzo titolare di diritti reali sui beni oggetto di procedimenti di confisca spetta in primo luogo al giudice penale, della prevenzione o dell’esecuzione.
Ripercorrendo la vicenda giudiziaria, il Tribunale di Nola aveva accolto la domanda attorea volta ad ottenere l’accertamento e la dichiarazione di intervenuta usucapione dell’immobile occupato, di cui però era stata disposta la confisca in danno del formale intestatario. Il bene immobile, stante la definitività della confisca, era stato poi trasferito al Comune di Casalnuovo di Napoli.
In secondo grado, la decisione veniva ribaltata facendo leva sulla giurisprudenza di legittimità già affermata secondo cui colui che vuole ottenere il riconoscimento del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca, per averlo usucapito, deve intervenire nel procedimento di prevenzione o adire il giudice penale dell’esecuzione e dimostrare la sua buona fede; considerazioni che il giudice di primo grado aveva del tutto trascurato.
La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso proposto, avallando quanto statuito dalla Corte d’Appello, conforme all’orientamento delle Sezioni Unite civili e penali già pronunciate in tema di tutela del terzo dinanzi a un provvedimento di confisca.
Secondo l’orientamento consolidato, laddove il terzo, che sia rimasto estraneo al procedimento di prevenzione regolato della legge n. 575 del 1965, vanti la titolarità di diritti reali, nel caso di specie per avere usucapito, su beni oggetto di procedimento di confisca, la tutela spetta, in primo luogo, al giudice penale, della prevenzione o dell’esecuzione che deve altresì necessariamente approfondire la presenza del presupposto della buona fede.
La Corte, in conformità alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha sancito il seguente principio di diritto “un soggetto terzo che non abbia partecipato al procedimento di sequestro e confisca ex L. n. 575 del 1965 e che assuma di essere titolare del diritto di proprietà sul bene oggetto di confisca per averlo usucapito, in data antecedente alla confisca o al sequestro per ottenere il riconoscimento del proprio acquisto deve preliminarmente rivolgersi al giudice penale nelle forme ivi consentite al fine di far emergere e dimostrare la sua buona fede dinanzi al giudice della prevenzione o dell’esecuzione e solo successivamente alla eventuale revoca del provvedimento di confisca può adire il giudice civile per ottenere il definitivo accertamento del suo diritto”.
La Corte, in conclusione, ha rigettato il Ricorso in quanto la ricorrente, vantando l’asserita usucapione, non ancora accertata e dichiarata in sede civile, ed essendo rimasta estranea al procedimento di prevenzione, avrebbe dovuto ottenere tutela in sede penale attraverso l’incidente di esecuzione e, solo dopo l’eventuale accoglimento della richiesta di revoca della confisca, avrebbe potuto rivolgersi al giudice civile per richiedere il riconoscimento dell’usucapione.