13.04.2023 Icon

Il procedente rinuncia: STOP all’intervento di altri creditori

“L’estinzione del processo esecutivo si verifica per effetto della sola rinuncia dell’unico creditore, avendo il provvedimento di estinzione del giudice dell’esecuzione natura meramente dichiarativa […] dopo il deposito dell’atto di rinuncia dell’unico creditore non è più ammesso l’intervento di altri creditori”

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, la quale ha confermato l’orientamento già espresso dai giudici di legittimità, secondo cui il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva da parte del Giudice dell’esecuzione, in seguito alla rinuncia del creditore procedente, ha natura meramente dichiarativa.

La questione giuridica trae origine dall’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi proposta dal debitore esecutato a seguito della rinuncia del creditore procedente, con la quale si chiedeva la dichiarazione di estinzione della procedura esecutiva per mancanza di un creditore munito di titolo idoneo a dare impulso alla procedura.

In particolare, il debitore lamentava che il titolo in forza del quale il creditore era intervenuto non poteva essere considerato titolo esecutivo per mancanza di prova dell’erogazione della somma mutuata al debitore.

Il Giudice dell’esecuzione accoglieva l’opposizione e dichiarava l’estinzione della procedura.

Avverso tale provvedimento, il creditore intervenuto proponeva reclamo, depositando in originale la quietanza comprovante l’erogazione della somma mutuata ed eccependo da un lato che era stata così integrata la prova che il contratto di mutuo costituiva titolo esecutivo e, dall’altro, che il provvedimento di estinzione produceva i suoi effetti solo al momento dell’emissione dello stesso.

Il Tribunale di Roma, rigettava il reclamo e la relativa sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte d’Appello, la quale, respingeva il gravame precisando che il provvedimento di estinzione della procedura esecutiva ha natura dichiarativa; pertanto, l’effetto estintivo retroagisce al momento del deposito della rinuncia da parte del creditore procedente e non essendovi in quel momento alcun creditore intervenuto munito di idoneo titolo esecutivo utile alla prosecuzione del giudizio, lo stesso doveva considerarsi estinto.

Chiamata a dirimere la questione, la Corte di Cassazione ha innanzitutto individuato due orientamenti sul punto: secondo il primo, affinché si verifichi l’estinzione del processo, è necessario il provvedimento del giudice dell’esecuzione, al quale viene riconosciuta natura costitutiva, ovvero la procedura non viene considerata estinta fino a quando non vi sia stata pronuncia della relativa ordinanza, rendendo così ammissibile l’intervento di altri creditori anche successivamente al deposito della rinuncia da parte del creditore titolato. Secondo il più recente orientamento, invece, l’avvenuta rinuncia dell’unico creditore munito di titolo esecutivo comporta l’estinzione del processo già al momento del deposito di quest’ultima, la quale preclude l’ammissione dell’intervento di ulteriori creditori, in quanto si riconosce natura meramente dichiarativa al provvedimento del giudice dell’esecuzione, la cui efficacia retroagisce al momento del deposito della rinuncia da parte dell’ultimo creditore titolato.

La Corte ha ritenuto preferibile l’orientamento più recente, al quale riconosce il pregio di salvaguardare l’interesse dell’esecutato e l’esigenza di procedere sollecitamente alla rinuncia agli atti esecutivi.

Pertanto, alla luce di quanto esposto dalla Cassazione, il processo di esecuzione deve essere sempre sorretto da un valido titolo esecutivo, cosicché la sopravvenuta mancanza di creditori titolati non può che comportare un inevitabile arresto della procedura esecutiva, a prescindere dall’adozione di provvedimenti giudiziali, poiché l’estinzione si verifica per il solo fatto della rinuncia da parte dell’unico creditore titolato.

Viene così risolta l’annosa questione della natura del provvedimento di estinzione della procedura esecutiva.

Autore Ludovica Pagnotta

Associate

Milano

l.pagnotta@lascalaw.com

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Autore Jessica Meraviglia

Studente

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