Con l’ordinanza in commento la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo e la decisione, inserendosi nel solco dell’orientamento consolidato negli ultimi anni a seguito dell’intervento legislativo del 2021 e delle successive pronunce delle Sezioni Unite, ha ribadito anche la natura eccezionale delle ipotesi in cui è consentita l’impugnazione diretta del ruolo o della cartella non notificata.
Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 4196 del 25.02.2026
La vicenda in esame trae origine dal ricorso proposto da un contribuente avverso una cartella di pagamento relativa alla tassa automobilistica di cui era venuto a conoscenza tramite un estratto di ruolo.
Il ricorso veniva rigettato in primo grado dalla Commissione Tributaria provinciale e la decisione veniva confermata dalla Commissione Tributaria regionale. Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva Ricorso per Cassazione denunciando la violazione dell’art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992 in relazione alla compensazione delle spese di lite disposta.
La Corte di Cassazione, però, non ha provveduto all’esame dell’unico motivo dedotto dichiarando in via preliminare inammissibile il Ricorso introduttivo.
La Corte ha ricordato, innanzitutto, che l’estratto di ruolo costituisce un mero atto interno dell’amministrazione finanziaria, privo di autonoma efficacia lesiva, con la conseguenza che i vizi che lo concernono possono essere fatti valere soltanto mediante l’impugnazione dell’atto impositivo in senso proprio, ossia della cartella di pagamento nella quale il ruolo è trasfuso.
Tale principio ha trovato espressa consacrazione normativa con l’introduzione del comma 4-bis dell’art. 12 del D.P.R. n. 602/1973 ad opera del D.L. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 215/2021. Questa disposizione ha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella di pagamento non notificata o invalidamente notificata possono essere impugnati soltanto nei casi in cui il debitore dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio concreto, individuato dal legislatore in specifiche ipotesi relative alla partecipazione a procedure di appalto pubblico, alla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni o alla perdita di benefici nei rapporti con queste ultime.
Richiamando l’orientamento espresso dalle S.U. con la sentenza n. 26283 del 2022, la Corte ha osservato che la norma in questione incide direttamente sul requisito dell’interesse ad agire configurato come condizione dell’azione di natura dinamica e suscettibile di essere configurata anche da norme sopravvenute fino al momento della decisione.
Nel caso in esame, il contribuente non ha fornito alcuna dimostrazione della sussistenza di un interesse ad agire nei termini delineati dalla normativa sopravvenuta e la Corte ha, di conseguenza, dichiarato il Ricorso inammissibile rigettando anche l’eccezione di giudicato implicito interno sollevata dal ricorrente.
Sul punto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, in mancanza di specifica impugnazione nel grado successivo di un vizio rilevabile d’ufficio non oggetto di pronuncia da parte del Giudice di primo grado, si forma il giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame di cui all’art. 161, primo comma, c.p.c. Con l’ordinanza in commento, però, la Corte ha menzionato il recente arresto delle S.U. n. 24172 del 2025 con cui è stato precisato che tale regola conosce alcune eccezioni; si sottraggono, infatti, i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni “fondanti”, nonché le ipotesi in cui il giudice abbia deciso la controversia secondo il criterio della ragione più liquida.
Alla luce delle considerazioni svolte, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità del Ricorso del contribuente e, conseguentemente, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, c.p.c. con compensazione delle spese in ragione della specificità della questione e dei molteplici interventi normativi e giurisprudenziali che hanno interessato la materia negli ultimi anni.
11.09.2026