La recentissima ordinanza emessa dal Tribunale di Foggia in data 29.05.2024, discostandosi dai principi da ultimo dettati dalla Sentenza della S.C. di Cassazione del 3.5.2024 n. 12007, ha confermato la natura di valido titolo esecutivo di un contratto di mutuo in cui convivano consegna del denaro e deposito cauzionale, posto che “non può ritenersi non emergente dal titolo un’attuale obbligazione restitutoria della parte mutuataria dal momento che il deposito infruttifero costituisce esclusivamente una cautela provvisoria per l’istituto di credito ed avente una già concordata efficacia temporanea emergente dal titolo”.
La questione nasce, con inaspettato revirement della Giurisprudenza, da quanto argomentato dalla Sentenza della S.C. di Cassazione del 03.05.2024 n. 12007 che ha posto nuovamente in discussione la vexata questio sull’idoneità del mutuo con deposito cauzionale a fungere da titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.
Al fine di circostanziare la questione, la Sentenza della Corte di Cassazione del 2024 ha affermato che il mutuo ipotecario con cui, sulla base di complesso accordo negoziale, la somma erogata al mutuatario venga immediatamente e integralmente restituita al mutuante con l’intesa che la somma stessa sarà svincolata a favore del mutuatario solo al verificarsi di determinate condizioni, benché sia qualificato come contratto reale di mutuo, al tempo stesso non viene riconosciuto come titolo esecutivo ex art. 474 cpc, essendo necessario un ulteriore atto (atto pubblico o scrittura privata autenticata) che attesti l’effettivo svincolo della somma già mutuata (e restituita al mutuante) a favore del mutuatario.
Per vero, la questione era stata – si riteneva – definitivamente risolta, con varie decisioni di legittimità, che erano unanimi nel ritenere valido titolo esecutivo il contratto di mutuo stipulato per atto notarile avente ad oggetto una somma di denaro erogata e quietanzata dalla parte mutuataria la quale, immediatamente, la riconsegnava alla Banca per costituire un deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’esatto adempimento di obbligazioni in favore della stessa (di norma, il consolidarsi della garanzia ipotecaria).
Tali, ormai consolidati, orientamenti, sembravano individuare un giusto punto di bilanciamento tra i contrapposti interessi, configurando il deposito cauzionale come un successivo ed autonomo negozio, che non è in grado di elidere la traditio della somma mutuata e, quindi, di escludere la realità del mutuo.
Per quanto emerge, invece, dalla nuova pronuncia di legittimità, potrebbe consolidarsi il principio secondo cui il mutuo con deposito cauzionale è inidoneo a fungere da titolo ai sensi dell’art. 474 c.p.c., non determinando un’obbligazione restitutoria attuale in capo al mutuatario, sicché per poterlo azionare sarà necessario previamente conseguire decreto ingiuntivo, onde cristallizzare l’obbligazione restitutoria in un titolo giudiziale.
Ebbene, la conseguenza è chiara: le procedure esecutive già incardinate in forza di un mutuo con deposito cauzionale potrebbero essere dichiarate estinte ovvero, per avviare un’esecuzione in forza di siffatto titolo, occorrerà previamente munirsi di un decreto ingiuntivo, con ovvi rallentamenti alla soddisfazione della pretesa creditoria vantata dagli Istituti Bancari.
Per il momento, si è registrata solo la favorevole pronuncia del Tribunale di Foggia del 29.05.2025 circondata, però, da numerose altre pronunce di merito che, al contrario, sposano i precetti della Cassazione del 03.05.2024 sospendendo ovvero dichiarando improcedibili le procedure esecutive già avviate.
Alla luce di quanto sopra, non resta che attendere di vedere come si atteggeranno i Tribunali italiani sul tema, onde verificare se il cambio di rotta della Cassazione possa diventare orientamento unanime ovvero, solo una pronuncia isolata.