“ il deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo oltre l’udienza di comparizione non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del debitore e la finalità conoscitiva nei confronti del Giudice è pienamente raggiunta dal deposito, sebbene tardivo, dell’avviso purché lo stesso avvenga entro la prima udienza (effettiva) di trattazione del procedimento.”
Afferma quanto sopra il Tribunale di Catania con l’ordinanza in commento, evidenziando che la finalità meramente conoscitiva di tale adempimento nei confronti del Giudice si può considerare pienamente raggiunta dal deposito, anche tardivo, dell’avviso di iscrizione a ruolo.
Nel caso di specie, il debitore esecutato si costituiva nella procedura esecutiva presso terzi contestando la tardività del deposito dell’avviso di iscrizione a ruolo notificato, in quanto lo stesso sarebbe avvenuto oltre l’udienza di comparizione indicata nel pignoramento.
Il Tribunale di Catania, chiamato a pronunciarsi sul punto, opera un distinguo fra i due adempimenti cui è chiamato il creditore procedente, e precisamente: la notifica dell’avviso di iscrizione a ruolo della procedura e il deposito nel fascicolo telematico dell’avviso notificato.
In ordine al primo adempimento, evidenzia il Tribunale che la ratio della norma consiste nel rendere conoscibile l’iscrizione a ruolo della procedura al debitore e al terzo entro la data indicata in citazione e non in un momento successivo, permettendo così al terzo di operare gli accantonamenti previsti dalla normativa di riferimento.
Conseguentemente, il procedimento notificatorio dovrà integralmente perfezionarsi nei modi di legge, sia per il debitore che per il terzo, entro tale data, e atteso il carattere recettizio dell’atto di avviso, non sarà sufficiente aver consegnato l’atto all’Ufficiale Giudiziario prima dell’udienza di citazione, dovendosi tenere conto dei tempi di perfezionamento delle notifiche effettuate a mezzo del servizio postale.
Lo scopo della norma è quello di svincolare, in tempi rapidi, eventuali somme trattenute dai terzi pignorati ove il creditore non intenda coltivare l’esecuzione iscrivendo a ruolo la procedura. Infatti, il terzo, che alla data dell’udienza di citazione non abbia ricevuto alcun avviso, dovrebbe ritenersi libero dal vincolo e potrebbe legittimamente disporre delle somme in favore del debitore.
Viceversa, a parere del Tribunale etneo, il secondo adempimento, ovvero il deposito dell’avviso nel fascicolo telematico, assolverebbe ad una finalità meramente probatoria che non interagisce con la predetta ratio e la sua tardività non comporterebbe alcuna violazione del diritto di difesa del debitore.
Che la finalità conoscitiva del deposito dell’avviso si riferisca solo al Giudice, infatti, emergerebbe anche dalla circostanza che la data del deposito dell’avviso nel fascicolo telematico non potrebbe essere in alcun modo conoscibile al debitore o ai terzi, se non costituiti.
La presunta violazione del termine per il deposito dell’avviso, quindi, non potrebbe essere portata a conoscenza dei terzi e del debitore, trattandosi di atto avente una finalità meramente interna al processo esecutivo.
Con l’ordinanza in commento, dunque, il Tribunale afferma che la sanzione di inefficacia del pignoramento per mancato deposito dell’avviso notificato entro la data dell’udienza in citazione, sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all’onere di notifica dell’avviso ai terzi e al debitore, entro la data di comparizione indicata nel pignoramento.
Pertanto, il deposito dell’avviso oltre l’udienza di citazione ma entro l’udienza di comparizione effettiva, sebbene tardivo, non comportando alcuna lesione del diritto di difesa del debitore o della finalità conoscitiva nei confronti dei Giudice, non andrà sanzionato con la dichiarazione di inefficacia del pignoramento.