“Che, pertanto, correttamente nell’avviso di vendita si rappresentava come l’attuazione dello sgombero fosse in itinere, così come si rendeva edotta la platea degli interessati delle possibili variabili, cosicché ciascun offerente ben avrebbe potuto, con l’impiego dell’ordinaria diligenza, avere informazioni sullo stato dei luoghi al fine di valutare la presentazione dell’offerta e la convenienza della gara e ciò tramite i numerosi canali informativi pure indicati in avviso, ovvero mediante accesso in Cancelleria o per il tramite del Delegato o del Custode giudiziario.”
La pronuncia trae origine da un’opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 comma 2 c.p.c. con cui l’opponente formulava di dichiarare l’illegittimità della vendita, con conseguente revoca del decreto di trasferimento in quanto il professionista delegato non avrebbe inserito nell’avviso di vendita del 18.12.2023 la circostanza relativa alla presenza di beni mobili dei quali l’eventuale aggiudicatario avrebbe potuto eventualmente disfarsene o decidere di restarne in possesso.
A tal proposito, occorre ripercorrere l’excursus procedurale degli atti: infatti il G.E. aveva rigettato un’istanza depositata dalla M.C., ex affittuaria del terreno, con la quale chiedeva una proroga per lo sgombero del sito in quanto i lavori di sgombero erano iniziati, seppur in ritardo, per motivi estranei alla loro volontà e ciò perché si erano verificate non poche difficoltà nel reperire una ditta specializzata per lo sgombero stesso. A seguito del rigetto, il G.E. incaricava il Custode di sgomberare l’immobile, dichiarando i beni siti all’interno “cosa abbandonata”. Successivamente, il Custode relazionava il G.E. della medesima difficoltà allo sgombero e quest’ultimo con ordinanza del 14.02.2024 “dispensava il Custode dall’asporto dell’impianto di estrazione, disponendo che “in caso di aggiudicazione verificherà se l’aggiudicatario voglia o meno mantenere l’impianto, che allo stato è da considerarsi come abbandonato per non essere stato asportato dalla parte esecutata nei termini concessi”.
Or bene, parte opponente nei suoi scritti riteneva che di tali sopravvenienze (riferendosi all’ordinanza del 14.2.2024) ne fosse venuto a conoscenza solo chi si era relazionato personalmente con il Custode (e quindi così accaduto nel caso dell’aggiudicatario, ovvero la società B. s.r.l., la quale dichiarava di voler mantenere i beni presenti nel sito) mentre gli altri partecipanti avevano fatto fede sul solo contenuto dell’avviso di vendita (ovvero che i beni sarebbero stati sgomberati dal Custode, senza la possibilità di poter decidere cosa fare). Per tali motivi, secondo controparte, le informazioni omesse nell’avviso di vendita avrebbero minato la libertà e la regolarità della concorrenza e della gara e che quindi i vizi denunciati sarebbero idonei a travolgere l’aggiudicazione e il decreto di trasferimento del bene.
Alla luce di quanto premesso e delle eccezioni formulate dalle parti opposte, il G.E., richiamando il contenuto dell’avviso di vendita del 18.12.2023 nel quale “tra le condizioni della vendita è espressamente riportato che: “Se l’immobile è ancora occupato dal debitore o da terzi, la liberazione dell’immobile sarà attuata, salvo espresso esonero, a cura del Custode giudiziario.”; che, ancora, l’avviso reca l’indicazione che: “Maggiori informazioni (anche con riferimento alle generalità del debitore) potranno essere assunte presso la Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Barcellona P.G. o presso lo studio del Professionista Delegato (…) o, ancora, presso lo studio del Custode giudiziario”.
Infatti, la suddetta precisazione “salvo espresso esonero da parte dell’aggiudicatario” dava consapevolezza a tutti i possibili offerenti, senza distinzione alcuna, della possibilità che il terreno potesse essere non ancora sgombro al momento della presentazione delle offerte e dell’asta e che, in ipotesi, l’opzione tra lo sgombero o meno del sito sarebbe stata rimessa all’aggiudicatario; quindi, non rilevanti le sopravvenienze enunciate con ordinanza del 14.02.2024, peraltro non opposta, non si è verificata alcuna asimmetria di informazione in danno degli offerenti o dei partecipanti, piuttosto eventualmente ascrivibile alla serietà (o meno) dell’interesse alla presentazione dell’offerta e alla diligenza del singolo offerente.
Peraltro, il G.E., evidenziando la dichiarazione pervenuta dall’aggiudicatario, società B. S.r.l. con la quale chiedeva di non sgomberare il sito, sostiene come non si può escludere, considerando anche la facoltà di visita dell’immobile, che anche gli altri offerenti ne fossero edotti o, meglio, “che – ed è questo il profilo che rileva – anche gli altri offerenti fossero stati messi in pari condizioni di averne conoscenza.”
Pertanto, il Giudice dell’esecuzione, atteso che la liberazione dell’immobile non costituisce indice di appetibilità o meno della vendita in quanto stabilito in un provvedimento giudiziale, potendo piuttosto il Giudice dell’Esecuzione operare una valutazione prognostica e discrezionale, anche ragionevolmente ed opportunamente modificabile nel tempo alla luce delle sopravvenienze e delle informazioni acquisite per il tramite dei propri Ausiliari, così non ricorrendo alcuna contraddittorietà nei provvedimenti emessi dal G.E; ritenuto che non è stata inficiata né la legittimità né la fruttuosità della vendita, essendo stata garantita la trasparenza delle operazioni di vendita e l’uguaglianza nella partecipazione alla gara, rigetta l’istanza di revoca del decreto di trasferimento.