05.03.2020 Icon

COVID-19 e conclusioni della Sezione Crisi d’impresa del Tribunale di Milano

Le conclusioni della Sezione Crisi d’impresa del Tribunale di Milano sugli effetti dell’art. 10 D.L. 2 marzo 2020, n. 9 e della nota 34/20 del Presidente del Tribunale.

In data 3 marzo 2020, i giudici della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Milano si sono riuniti con urgenza, al fine di discutere gli effetti di quanto da ultimo disposto dal Governo e dal Presidente del Tribunale, in merito all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sugli affari trattati dalla Sezione.

In relazione a quanto approfondito in questa sede dalla suddetta Sezione, l’art. 10 D.L. n. 9 del 2020 prevede:

– al comma 1, a decorrere dal 3 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020, il rinvio d’ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 delle udienze relative ai procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei circondari dei Tribunali cui appartengono i comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini (Tribunale di Lodi) e Vo’ (Tribunale di Rovigo), ad eccezione di alcune cause, con la clausola generale delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti;

– al comma 2, lett. a), a decorrere dal 3 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020, nei procedimenti di cui al comma 1 e con le medesime eccezioni, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nelle regioni cui appartengono i comuni di cui al comma 1 (Regione Lombardia e Regione Veneto);

–  al comma 2, lett. b), a decorrere dal 3 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020, in tutti i procedimenti civili e con le eccezioni di cui al comma 1, la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale, comunicazione e notificazione che chiunque debba svolgere nei comuni di cui al comma 1;

– al comma 4, la sospensione dei termini relativi alle procedure concorsuali, a decorrere dal 22 febbraio 2020 e fino al 31 marzo 2020, per i soggetti che sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui al comma 1;

– al comma 6, che, nei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui al comma 1 (Corte d’Appello di Milano e Corte d’Appello di Venezia), il mancato rispetto di termini processuali perentori scaduti in epoca successiva al 22 febbraio 2020 e fino al 2 marzo 2020 si presume dovuto, salvo prova contraria, a causa non imputabile alla parte insorta in decadenze.

In forza di ciò, la Sezione chiarisce come non sia prevista alcuna sospensione per le procedure concorsuali (fallimenti, concordati preventivi e fallimentari, amministrazioni straordinarie, accordi di ristrutturazione dei debiti e procedure da sovraindebitamento) trattate dal Tribunale di Milano. Fatto salvo l’obbligo per i Curatori di chiedere istruzioni ai Giudici Delegati, per fronteggiare eventuali particolari situazioni che prevedano l’assembramento di molte persone, senza che si possano adottare le dovute misure igienico-sanitarie. Oltre al fatto che il Giudice Delegato dovrà attentamente verificare se l’impresa debitrice abbia una sede operativa in uno dei comuni di cui al comma 1.

La Sezione indica come non soggetti a sospensione anche i procedimenti per la dichiarazione di fallimento, già non soggetti alla sospensione feriale dei termini (in ragione del carattere d’urgenza che li contraddistingue) e da ritenersi ricompresi nella clausola generale di cui al comma 1. Fatto salvo l’obbligo per i Giudici Relatori di fissare, per le nuove assegnazioni, le udienze di comparizione in date successive al 16 aprile 2020.

La Sezione, invece, con riferimento ai giudizi di cognizione ordinaria e ai giudizi di impugnazione disciplinati dall’art. 98 l.f., dispone dettagliatamente in punto di sospensione dei termini (per le scadenze tra il 3 marzo e il 31 marzo) e di possibilità di ottenere una rimessione in termini (per le scadenze tra il 22 febbraio e il 2 marzo). Nel primo caso, in applicazione del disposto di cui all’art. 10, comma 2, lett. a). Nel secondo caso, in applicazione dell’art. 10, comma 6.

Infine, la nota 34/20 del Presidente del Tribunale di Milano dispone che i giudici del settore civile procedano al rinvio, a data congrua, delle cause e delle procedure chiamate alle udienze sino al 9 marzo compreso (ad eccezione delle cause di cui all’art. 10, comma 1).

Ebbene la Seconda Sezione Civile indica come da rinviare i giudizi di cognizione ordinaria e i giudizi di opposizione allo stato passivo. Con riferimento alle udienze delle procedure concorsuali, viene affidata al singolo giudice l’eventuale decisione di differimento (tenuto conto dell’esigenza di evitare assembramenti). Con riferimento alle udienze delle procedure prefallimentari, il differimento dovrà essere richiesto da almeno una delle parti costituite.

D.L. 2 marzo 2020, n. 9Tribunale di Milano – Nota N. 34/2020Tribunale di Milano – plenum ex art. 47 quater Ord. Giudiziario

Roberta Maria Pagani – r.pagani@lascalaw.com

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