10.08.2023 Icon

Modifica della Servitù? Si, ma solo in forma scritta

Con una recente pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila la Giurisprudenza è tornata a ribadire il principio per il quale l’accordo per la modifica di una servitù debba essere fatto necessariamente in forma scritta negando, di conseguenza, l’ammissibilità della prova testimoniale invocata sul punto.

Nella vicenda in parola l’Appellante impugnava la decisione di primo grado invocando la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché dell’articolo 2967 cod. civ. non avendo, il Tribunale, considerato la documentazione prodotta nè ammesso la prova testimoniale articolata sui fatti narrati in comparsa. L’Appellante, infine, chiedeva l’ammissione della prova testimoniale volta a dimostrare l’avvenuta modifica della servitù in esame.

La Corte, riconoscendo la correttezza dell’operato del giudice di primo grado, ribadiva come l’eventuale modifica avrebbe dovuto essere stipulata in forma scritta ribadendo che “Ai sensi dell’art. 1350 n. 4 c.c. il contratto con cui si modifica una servitù deve essere stipulato in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata) a pena di nullità pertanto deve considerarsi del tutto inammissibile la prova testimoniale volta a dimostrare eventuali accordi modificativi dei patti contenuti nella scrittura privata di concessione della servitù, sicché le doglianze mosse dall’appellante, inerenti l’omessa pronuncia del giudice di primo grado sulle prove orali richieste, si palesano del tutto infondate atteso che la motivazione del rigetto di un’istanza di ammissione dei mezzi istruttori non deve necessariamente essere espressa, potendo la stessa “ratio decidendi”, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza del mezzo dedotto (Cass. 6570/2004; Cass. 14611/2005)”.

Autore Davide Gavazzeni

Senior Associate

Milano

d.gavazzeni@lascalaw.com

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