28.03.2024 Icon

La servitù e il principio di “nemini res sua servit”

Il tribunale di Termini Imerese con la Sentenza n. 376/2024 ha ribadito un principio cardine nell’ambito del diritto reale di servitù e, più precisamente, il principio “nemini res sua servit” secondo il quale nessuno può avere diritto di servitù sulla sua cosa.

Il giudizio trae origine da un ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato da parte ricorrente, società leader nel settore delle infrastrutture energetiche, con il quale ha dedotto che, con scrittura privata autenticata, è stata costituita a carico del fondo di proprietà di parte resistente una servitù inamovibile di metanodotto per tutta la durata di esercizio dell’impianto. Il contratto individua specificamente l’oggetto della servitù di metanodotto prevedendo anche che il concedente “si impegna a non costruire nuove opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore a mt. dodici dalla tubazione ed a lasciare a terreno agrario la fascia asservita”. Tuttavia, a seguito di un sopralluogo effettuato dai propri incaricati nell’anno 2017, la società attrice ha riscontrato che era stato realizzato, all’ingresso del fondo, un cancello carrabile, posto ad una distanza inferiore a dodici metri dalla condotta. Sicché, rilevando una lesione del proprio diritto di servitù, ha domandato, in forza dell’art. 1709 c.c., la condanna dei convenuti al ripristino dello stato dei luoghi, il tutto con il favore delle spese di lite. Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti in giudizio i resistenti, i quali hanno invocato il rigetto delle domande attoree, domandando, in via riconvenzionale, di accertare “l’acquisto per usucapione del diritto al mantenimento del cancello a distanza inferiore da quella indicata nella scrittura privata di costituzione della servitù di metanodotto, per il decorso del termine di venti anni dalla data della sua collocazione sul sito in cui oggi è attualmente collocato”.

Dopo il mutamento del rito, la concessione dei termini di cui all’art. 183, comma, 6 c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata da parte resistente, il Giudice ha chiarito come in conformità al ben noto principio “nemini res sua servit”, non è ammissibile l’usucapione della servitù da parte del proprietario del medesimo fondo servente. In altri termini, la domanda riconvenzionale è stata rigettata in base al principio per cui, in tema di servitù, il fondo dominante e il fondo servente devono appartenere a proprietari diversi. Ciò chiarito il Giudice ha poi sottolineato come il preteso diritto configurato da parte convenuta (i.e. il “diritto al mantenimento del cancello a distanza inferiore da quella indicata nella scrittura privata di costituzione della servitù di metanodotto”), non potrebbe essere riconducibile alla species delle servitù prediali. Al contrario, esso assumerebbe irrimediabilmente le sembianze di un diritto reale atipico, come tale non ammesso dall’ordinamento.

Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato la domanda riconvenzionale e accolto la domanda formulata dalla società ricorrente.

Autore Francesca Facchi

Associate

Milano

f.facchi@lascalaw.com

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