La natura della servitù di gasdotto è stata ribadita dal Tribunale di Sciacca con la recentissima sentenza n. 89/2024, pubblicata il 21 febbraio 2024, che accoglie la domanda di parte ricorrente volta all’accertamento della violazione del diritto di servitù di metanodotto con contestuale condanna alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi ovvero alla distruzione delle opere costruite in spregio del contratto di costituzione della predetta servitù.
Il Tribunale adito, ritiene necessario chiarire preliminarmente la natura della diritto di servitù in oggetto, evidenziando preliminarmente come “la corretta intellegibilità della vicenda di odierno interesse postuli il richiamo delle differenti tipologie di servitù prediali esistenti nell’ordinamento italiano: servitù coattive, disciplinate dagli artt. 1033 ss. cod. civ., che si costituiscono mediante sentenza anche contro la volontà del titolare del fondo servente e a contenuto tipico predeterminato dalla legge; volontarie, liberamente creabili dall’incontro della volontà dei privati e dotate di qualsiasi contenuto, purché realizzative di un’utilità legittima e oggettiva per il fondo dominante; a regolamentazione speciale, compiutamente regolamentate da leggi di settore.”
Il Tribunale ritiene doveroso chiarire che, mentre le servitù coattive costituiscono un numerus clausus, quelle volontarie non hanno un contenuto predeterminato dalla legge, sebbene lo schema fondamentale di questo diritto reale sia comunque legalmente imposto, in ossequio al principio di tipicità vigente in materia; quelle a regolamentazione speciale, soggiacciono, invece, a regole peculiari, sotto il profilo sia della loro origine, sia del loro contenuto.
Per quanto riguarda la servitù di gasdotto, oggetto della vicenda sottoposta all’attenzione del Tribunale, la sentenza chiarisce definitivamente che “rientra tra quelle addirittura passibili di costituzione coattiva e ciò segnatamente in forza di quanto disposto dall’art. 3 della legge 154/2016 che impone ai proprietari di consentire il passaggio di tubazioni per l’allacciamento della rete del gasdi utenze domestiche o aziendali.”
L’adito decidente fa proprio l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, già espresso dalla Corte di Cassazione Civile con la Sentenza n. 18011 del 23 giugno 2021: “La servitù di gasdotto rientra tra quelle coattive. La servitù di gasdotto rientra, per effetto di quanto previsto dall’art. 3 della l. n. 154 del 2016, tra quelle passibili di costituzione coattiva ope judics su domanda dell’esercente il servizio di distribuzione del gas e non del proprietario del fondo interessato alla relativa erogazione, dovendosi il fondo dominante individuare – come confermato dall’art. 3 L. n.154/2016, che impone di consentire il passaggio delle tubazioni per l’allacciamento “alla rete del gas” e non a qualunque serbatoio, anche privato, di gas – non già in quello dell’utente somministrato, bensì nell’impianto di distribuzione (quale fondo a destinazione industriale o commerciale)”.