La volontà testamentaria prevale sulla successione legittima, anche nel caso in cui il testamento venga rinvenuto nel corso del giudizio di divisione ereditario, avviato secondo le norme sulla delazione legale.
Affrontata dalla Cassazione la questione sul rilievo riconoscibile al testamento olografo, che sia stato rinvenuto successivamente all’apertura della successione ab intestato.
Com’è noto, la legge prevede che, in assenza di specifica volontà testamentaria del defunto, la successione dei beni del de cuius avvenga secondo criteri legali e, nello specifico, quelli dettati dagli articoli 565 e seguenti del codice civile. Attraverso la successione legittima, l’ordinamento garantisce la regolare trasmissione del patrimonio del defunto, individuando uno specifico ordine di soggetti successibili, legati al de cuius da diversi gradi di parentela. Da ultimo, le regole sulla successione legittima stabiliscono che, in assenza di coniuge, discendenti, ascendenti, collaterali e altri parenti l’eredità venga devoluta allo Stato, di modo da impedire il congelamento di masse di beni che, altrimenti, non avrebbero altra destinazione.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte, due sorelle adivano il Tribunale di Catania al fine di procedere alla divisione secondo legge dell’asse relitto dalla defunta madre, morta senza aver redatto testamento. Le contendenti non si opponevano alla divisione dei beni nelle quote indicate dalla legge, limitandosi a chiedere che fossero osservate differenti accortezze nella formazione dei lotti ereditari. Il Tribunale adito procedeva quindi alla divisione secondo legge, regolando i conti tra le eredi.
Tuttavia, subito dopo la conclusione del giudizio di primo grado, una delle figlie ritrovava un testamento olografo, redatto personalmente dalla madre, che ripartiva i beni ereditari in proporzioni diverse rispetto alle quote individuate dalla legge. Pertanto, la sentenza del Tribunale di Catania veniva impugnata avanti alla Corte d’appello, affinché il giudice dell’impugnazione prendesse atto dell’esistenza del testamento olografo e procedesse con la corretta ripartizione dell’asse ereditario.
La Corte etnea rigettava l’appello principale osservando come, anche se ammissibile la produzione tardiva del testamento, tuttavia non appariva indispensabile, poiché correlata a domanda nuova proposta in appello e, quindi, inammissibile.
Giunta al vaglio della Suprema Corte, la questione veniva risolta mediante il richiamo alla prevalenza della volontà del de cuius rispetto alla delazione legale, nel rispetto dell’irripetibilità e della rilevanza delle istruzioni date dal defunto. Quindi, una volta accertata l’esistenza del testamento, quanto meno il procedimento di divisione sulla scorta di successione legittima non avrebbe più potuto essere portato a termine, stante la predominanza della successione testamentaria.
Inoltre, prosegue la Corte, la mera mutazione del titolo a regolamento della successione non incide sulla domanda di divisione proposta poiché non ne muta né il petitutm (i beni ereditari da dividere) né la causa petendi (esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione a causa di morte).
Pertanto, non solo la produzione del testamento a titolo regolatore della successione esclude il ricorso alla disciplina legale in materia, ma non muta nemmeno gli elementi essenziali connotanti la domanda.
Stando così le cose, anche la modifica della domanda di divisione era possibile, poiché “le diverse, e subordinata l’una all’altra, modalità di delazione ereditaria comunque configurano un unico istituto e nel procedimento di scioglimento della comunione incidentale ereditaria le modalità di divisione non configurano domanda, sicché sempre la parte può adattarle alle evenienze e sopravvenienze di causa”.
In conclusione, la divisione ereditaria avrebbe dovuto essere effettuata sulla base delle disposizioni contenute nel testamento olografo e la successiva domanda spiegata in fase d’appello non avrebbe dovuto essere qualificata come domanda nuova.
Cass., Sez. II Civ., 27 settembre 2019, n. 24184Valentina Zamberlan – v.zamberlan@lascalaw.com
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