In tema di successioni, l’art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi al criterio della quota maggiore nell’ipotesi in cui un bene immobile non sia comodamente divisibile, ma riconosce a questi il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota.
Questo è il principio ribadito dalla Cassazione, chiamata a decidere su una questione relativa allo scioglimento di comunione ereditaria avente ad oggetto un immobile, nella recente ordinanza in commento n. 8233, depositata il 22 marzo.
Con il motivo di ricorso veniva denunciata la violazione dell’art. 720 c.c. e si contestava l’assegnazione del bene ad un germano, in quanto quotista di maggioranza. A tal proposito la Corte d’Appello, adita in secondo grado di giudizio, nel confermare l’assegnazione dell’immobile non comodamente divisibile al quotista di maggioranza, ha stabilito che ciò corrisponde al criterio preferenziale di cui al citato art. 720 c.c., precisando che la contrapposta richiesta della quotista di minoranza (ossia la sorella ricorrente in Cassazione), era priva di supporto poiché non aveva dimostrato di non poter accedere ad altre soluzioni abitative.
È vero, quindi, che l’art. 720 c.c. non obbliga il giudice ad attenersi necessariamente al criterio della quota maggiore, nel caso in cui uno o più immobili non siano comodamente divisibili, riconoscendogli la legge il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della maggior quota (da ultimo, Cass. 22 agosto 2018, n. 20961), ma è vero altresì che, ai fini della divisione dell’immobile non comodamente divisibile, il giudice è tenuto a procedere all’assegnazione per scongiurare la vendita, che costituisce extrema ratio adottabile solo in caso di indisponibilità di tutti i condividenti (ex plurimis, Cass. 22 marzo 2004, n. 5679).
Per tali motivi, il ricorso è stato rigettato.
Cass., Sez. II Civ., 22 marzo 2019, n. 8233 Valeria Bano – v.bano@lascalaw.com
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