Con una recente ordinanza il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, ha autorizzato in favore del legittimario pretermesso il sequestro conservativo di beni mobili e immobili di due famigliari che avevano svuotato il conto corrente del de cuius pochi giorni prima del suo decesso. Si tratta di un tema piuttosto controverso, sul quale si registra un contrasto giurisprudenziale. È noto infatti che in tema di successione, lo strumento principe per agire in via cautelare a conservazione del patrimonio ereditario è quello del sequestro giudiziale, che però, secondo un orientamento piuttosto consolidato, può avere ad oggetto solo beni infungibili. Tra questi non rientra quindi il denaro, e qualora sia prelevato illegittimamente dal conto corrente del de cuius non potrebbe quindi costituire validamente oggetto di un sequestro giudiziario, posto che la finalità di tale strumento è quella di “assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio era fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati di quegli stessi beni sui quali è stato autorizzato e posto il vincolo”.
Residuerebbe dunque il sequestro conservativo, che però parrebbe improcedibile sulla scorta di un altro orientamento secondo il quale, posto che l’erede pretermesso potrà formulare nel merito solo azioni dichiarative e di accertamento della propria qualità, egli non assumerebbe la veste di creditore, presupposto necessario del sequestro conservativo.
Si tratta chiaramente di un cortocircuito risolto brillantemente dal Tribunale di Varese, che – al pari di un precedente del Tribunale di Roma – ha ravvisato nella condotta dei reclamati che hanno completamente spogliato l’asse ereditario della garanzia del relictum, un elemento di grave pericolo che costringerà inevitabilmente l’erede pretermesso, dopo aver ottenuto la declaratoria di lesione della sua quota di legittima, ad agire in via restitutoria contro gli altri eredi che hanno illegittimamente incamerato somme lasciate dal de cuius: l’esperimento dell’azione petitoria in esito all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie “in tanto e in quanto volto al recupero di beni ereditari posseduti da altri, si tradurrà nel conseguimento di una pronuncia di condanna alla restituzione di tali beni, che ben può trovare tutela nelle forme del sequestro conservativo”.
Trib. Varese, 10 marzo 2021Nadia Rolandi – n.rolandi@lascalaw.com © RIPRODUZIONE RISERVATA