Una sentenza importante quella resa dal Tribunale di Torino perché ha sussunto l’infezione da COVID-19 entro la fattispecie dell’infortunio indennizzabile ai sensi delle condizioni di polizza, con conseguente diritto degli eredi al relativo risarcimento, in assenza di specifica esclusione contrattuale.
Gli eredi legittimi di un uomo deceduto per aver contratto, tra i primissimi, il virus purtroppo all’epoca letale, agivano in giudizio contro la Compagnia di assicurazione con cui il de cuius aveva una polizza per infortunio/malattia e nella quale erano indicati quali beneficiari, in caso di morte dell’assicurato.
La Compagnia infatti aveva negata il risarcimento sostenendo che la morte per COVID-19 non fosse riconducile ad infortunio.
Gli eredi si sono quindi rivolti al Tribunale, il quale ha proceduto a verificare la corretta esecuzione del rapporto sinallagmatico e l’aderenza della fattispecie concreta con la definizione di infortunio offerta dalla Condizioni Generali di Polizza.
Nel caso di specie, se risultava pacifico che l’assicurato avesse regolarmente versato i premi, restava invece da accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dell’indennizzo.
Veniva esperita la consulenza tecnica d’ufficio onde verificare che la morte dell’assicurato fosse – effettivamente – causata dall’infezione COVID-19.
Successivamente all’accertamento della corretta esecuzione del contratto assicurativo, ha proceduto alla qualificazione dell’infortunio, secondo la definizione contenuta nelle Condizioni Generali di polizza, ossia “evento riconducibile ad una causa fortuita, violenta ed esterna”.
Più precisamente l’infezione rappresenta un fatto scaturito da “causa fortuita”, essendo assolutamente non volontario: nel marzo 2020, l’assicurato risultava “infetto” senza sapere in modo alcuno di cosa si trattasse e senza neppure avere idea di possibili comportamenti idonei a prevenire l’infezione.
La causa era senz’altro “violenta” in quanto, come precisato dal Consulente tecnico “il contatto col virus non è dilatato nel tempo ed è quindi paragonabile al più paradigmatico tra gli infortuni, ossia la ferita causata da un mattone che cade in testa; in ogni caso, non v’è dubbio che sia violento stravolgimento della vita di colui che si ritrova, suo malgrado, infetto”.
Infine, la causa è sicuramente “esterna”, proprio perché il virus è estraneo al corpo umano e nello stesso si inserisce quale elemento esterno e disturbante. A ciò si aggiunga che il de cuiusnon presentava altre infezioni
Pertanto risultava provato che la morte fosse stata effettivamente causata dall’insufficienza respiratoria tipica dell’infezione pandemica, con quindi evidenza del nesso eziologico tra infezione e decesso.
Trib. Torino, Sez. IV Civile, 19 gennaio 2022, n. 184
Valeria Bano – v.bano@lascalaw.com
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