25.06.2019 Icon

La colpevole inerzia del debitore legittima l’azione surrogatoria del creditore

Se è pacifico che l’azione di riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima di cui all’art. 557 c.c. possa essere esercitata dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa, non altrettanto chiara è la portata estensiva di quegli “aventi causa” richiamati dalla medesima norma.

In tale “ombra normativa” si inserisce la recente sentenza n. 16623/2019, depositata dalla Corte di Cassazione il 20 giugno.

Nella specie, un istituto bancario aveva chiesto al Tribunale di Cremona di accertare la qualità di eredi legittimari di due fratelli, destinatari di un decreto ingiuntivo emesso su istanza dello stesso istituto di credito per debiti non saldati, e di dichiarare nullo, o comunque inefficace, il testamento olografo redatto dalla nonna dei medesimi, nella parte in cui risultava lesa la quota di riserva loro spettante. Tale domanda veniva respinta sia in primo sia in secondo grado sul presupposto che l’art. 557 c.c. esclude che il creditore possa surrogarsi al debitore nell’azione di riduzione.

Nel contemperare le contrapposte esigenze dei chiamati all’eredità da un lato, che hanno piena libertà di decidere se agire o meno a salvaguardia di un diritto leso da una disposizione testamentaria, ed i creditori dall’altro, che hanno l’esigenza di preservare la loro garanzia patrimoniale, la Cassazione rinviene nella colpevole inerzia l’eccezione che legittima il creditore a surrogarsi nel diritto del chiamato.

Nonostante la portata normativa di cui all’art. 557 comma 1 c.c. paia escludere i creditori dalla categoria dei legittimati a porre in essere l’azione di riduzione, l’inerzia colpevole realizza “un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore”.

Del resto, come rammenta la Cassazione “l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori”.

Sulla scorta di tale argomentazione la Cassazione conclude enunciando il seguente principio di diritto: “è ammissibile l’esercizio in via diretta dell’azione surrogatoria – prevista dall’art. 2900 c.c. – nella proposizione della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima da parte dei creditori dei legittimari totalmente pretermessi che siano rimasti del tutto inerti”.

Cass., Sez. II Civ., 20 giugno 2019, n. 16623Federica Vitucci – f.vitucci@lascalaw.com

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