La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24920 del 17 settembre 2024, ha affrontato il tema riguardante la responsabilità del passeggero trasportato da un conducente in stato di ebbrezza.
Tizio rimaneva ferito in un incidente stradale mentre era trasportato su un veicolo guidato da una persona ubriaca.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano attribuito alla vittima un concorso di colpa del 50% per aver accettato di farsi trasportare da una persona palesemente ubriaca.
La Cassazione, pur dichiarando improcedibile il ricorso per motivi formali, ha colto l’occasione per enunciare importanti principi di diritto.
I giudici hanno stabilito che l’art. 1227 del codice civile, che regola il concorso di colpa del creditore, deve essere interpretato in modo coerente con la Direttiva europea 2009/103.
Secondo la Corte, non si può ritenere automaticamente e sempre in colpa il passeggero che accetta di farsi trasportare da un conducente ubriaco. Una simile interpretazione contrasterebbe con l’art. 13 della Direttiva, che vieta di escludere la copertura assicurativa per i passeggeri in tali situazioni.
La Cassazione ha quindi affermato che spetta al giudice di merito valutare caso per caso, considerando tutte le circostanze concrete, se e in che misura la condotta della vittima possa considerarsi concausa del sinistro. È vietato escludere completamente il diritto al risarcimento del passeggero nei confronti dell’assicuratore.
Inoltre, la Corte ha precisato che l’accertamento dell’esistenza e del grado di colpa del passeggero in queste situazioni è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non sindacabile in Cassazione, se rispetta i criteri dell’art. 1227 c.c.
Questa sentenza rappresenta un importante punto di equilibrio tra la necessità di scoraggiare comportamenti irresponsabili e quella di tutelare le vittime di incidenti stradali.
Da un lato, non si esclude a priori la possibilità di un concorso di colpa del passeggero, ma al contempo si impone una valutazione caso per caso che tenga conto di tutte le circostanze, evitando automatismi che potrebbero risultare iniqui.
La decisione si allinea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, che già nel 2005 aveva affermato principi simili nella sentenza Candolin. Si conferma così l’importanza di un’interpretazione del diritto nazionale coerente con quello europeo.
Dunque, in conclusione, salire in auto con un conducente ubriaco resta una scelta rischiosa e potenzialmente colpevole, ma non comporta automaticamente la perdita del diritto al risarcimento in caso di incidente. Sarà compito dei giudici di merito valutare attentamente ogni situazione, bilanciando la tutela delle vittime con la necessità di promuovere comportamenti responsabili sulla strada.