Lo smarrimento del bagaglio è una di quelle vicende tanto comuni quanto frustranti, in cui il danno è evidente ma la sua dimostrazione rischia di trasformarsi in una prova diabolica.
Proprio da qui muove l’ordinanza n. 28672 del 29 ottobre 2025, con cui la Corte di cassazione interviene a chiarire i limiti entro i quali il giudice può negare il risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla perdita definitiva della valigia.
Nel caso esaminato, pur essendo pacifico l’inadempimento del vettore aereo e l’applicabilità della Convenzione di Montreal, il giudice di merito aveva escluso la liquidazione del danno ritenendo che il passeggero non avesse fornito una prova sufficiente del contenuto del bagaglio e che la difficoltà di quantificazione non fosse tale da giustificare il ricorso all’equità.
Una conclusione che la Suprema Corte non condivide.
Richiamando un principio ormai consolidato, la Cassazione ribadisce che il risarcimento previsto dall’art. 22 della Convenzione di Montreal presuppone la prova del danno-conseguenza, ma una volta accertato l’an del danno – nel caso di specie lo smarrimento definitivo del bagaglio per inadempimento del vettore – il giudice non può arrestarsi di fronte alla difficoltà di quantificarne il valore.
La liquidazione equitativa non è un rimedio eccezionale né arbitrario, ma uno strumento doveroso quando la quantificazione analitica risulti oggettivamente difficile e non imputabile alla parte danneggiata.
Pretendere che il passeggero fornisca un elenco dettagliato e documentalmente provato del contenuto di una valigia smarrita significa, in sostanza, rendere illusoria la tutela risarcitoria.
Secondo l’id quod plerumque accidit, un bagaglio contiene effetti personali comuni – abiti, biancheria, accessori – in quantità proporzionata alla durata del viaggio, circostanza che il giudice di merito avrebbe dovuto valorizzare ai fini della quantificazione equitativa.
È dunque erroneo rifugiarsi in un non liquet dopo aver riconosciuto l’impossibilità di una determinazione puntuale del quantum, poiché, come ricorda la Corte “se il più è possibile, non può negarsi il meno”.
L’ordinanza n. 28672/2025 segna un passaggio importante nella giurisprudenza sul danno da smarrimento del bagaglio:
- riafferma la centralità della liquidazione equitativa;
- respinge una concezione eccessivamente formalistica dell’onere probatorio;
- rafforza la tutela del passeggero senza scardinare l’equilibrio della Convenzione di Montreal.
In definitiva, la Corte ricorda ai giudici di merito che, quando la valigia è persa e la responsabilità accertata, non può andare perso anche il diritto al risarcimento.
20.02.2026