23.01.2024 Icon

Sinistro stradale e risarcimento del danno: arriva la Tabella Unica Nazionale

Dopo molti anni di incertezze e difformità in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti da sinistro stradale, il 16 gennaio 2024 il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro delle Imprese e del Made in Italy, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, che dà il via libera alla Tabella Unica Nazionale.

La tanto attesa tabella unica stabilisce un valore pecuniario certo da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, tra dieci e cento punti, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all’età del soggetto leso ai sensi dell’articolo 138, comma 1, lettera b), del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

In particolare la TUN risulta integrata da tre ulteriori tabelle sul risarcimento del danno morale e tiene in considerazione considerando tre specifici aspetti, che concorrono a stabilire l’importo del risarcimento al danneggiato nel sinistro stradale: pregiudizio biologico permanente, cioè la lesione permanente dell’integrità psico-fisica della persona, il cui valore economico varia anche in base all’età del soggetto leso, al danno morale, cioè la sofferenza psicologica interiore, e al danno biologico temporaneo, vale a dire l’inabilità momentanea.

Sono inoltre individuati dei coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e morale e il coefficiente di riduzione per l’età del danneggiato.

Precisamente, secondo quanto previsto in una nota del Consiglio dei Ministri, si provvederà “predisposizione di tabelle uniche per tutto il territorio nazionale ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti. Le tavole contengono i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale. Il valore del primo punto di invalidità è pari a 939,78 euro”.

Tale provvedimento si pone l’obiettivo di garantire il diritto per le vittime di sinistri di avere un pieno ed equo risarcimento del danno non patrimoniale, assicurando un utile ed equilibrato criterio equitativo per la liquidazione dei danni e razionalizzando al tempo stesso i costi gravanti sul sistema assicurativo e, di riflesso, il diritto dei consumatori a vedere garantito un livello accettabile e sostenibile dei premi assicurativi.

Si tratta di una importante novità rispetto al passato, in cui le note le note tabelle del Tribunale di Milano hanno svolto un ruolo fondamentale nel guidare gli operatori del diritto nel risolvere il problema della liquidazione del danno non patrimoniale.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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