05.04.2024 Icon

No soldi, no parcheggio

I pagamenti digitali sono sempre più frequenti e ora è anche possibile pagare il parcheggio con bancomat e carte di credito. Occorre però prestare attenzione perché nel caso in cui non disponessimo di monetine e il parcometro fosse sprovvisto di apposita abilitazione al pagamento con carta di credito, tale problematica non giustifica il mancato pagamento del parcheggio.

La Cassazione ha infatti confermato la legittimità di una sanzione emessa dalla Polizia Locale per sosta dell’autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket, a nulla rilevando la difesa dell’automobilista incentrata sulla mancata disponibilità del pagamento con carta di credito sul parcometro di zona.

Nel caso di specie l’automobilista proponeva opposizione a seguito di un verbale per sosta senza esposizione del ticket.

L’opposizione si fondava sul fatto che il parcometro non era abilitato al pagamento con carta di credito, come invece imposto a tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, inclusa la pubblica amministrazione.

Il Giudice di Pace adito accoglieva l’opposizione e annullava l’ordinanza-ingiunzione compensando integralmente le spese, ma avverso la suddetta pronuncia interponeva appello il Ministero dell’Interno.

Il Giudice di secondo grado accoglieva il gravame osservando che dalla parte motiva del provvedimento opposto si evince che, all’epoca dei fatti in contestazione, i parcometri installati sul territorio comunale di Cervia erano tutti abilitati a ricevere pagamenti anche con carte di credito e comunque l’onere della prova della presenza di un parcometro non abilitato o malfunzionante sarebbe stato a carico dell’opponente.

L’automobilista ricorreva per cassazione.

La Corte di Cassazione precisa che una volta formulata l’opposizione, non si discute propriamente dell’atto ma della fattispecie produttiva dell’effetto, perché spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all’opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell’effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio.

Nel caso di specie, riguardante la contestazione per sosta dell’autovettura in area parcometro senza esposizione del ticket, una volta installati i parcometri secondo le prescrizioni normative, inclusa l’abilitazione al pagamento con carta di credito, l’obbligo della P.A. di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa si esaurisce nella dimostrata violazione da parte dell’intimato.

Spettava, dunque, al ricorrente di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non si sarebbe comunque esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, bensì avrebbe dovuto estendersi alla impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell’autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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