Nel caso in cui per l’acquisto di un’auto venga acceso un finanziamento e l’auto poi non venga consegnata, quali sono le sorti del finanziamento ottenuto? A rispondere al quesito è intervenuta di recente la Corte di Cassazione con la recente ordinanza n. 5365 del 29/02/2024.
Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, Tizio acquistava un’autovettura ottenendo un finanziamento per il pagamento del saldo del prezzo. Pur non avendo mai ricevuto l’auto, Tizio continuava a pagare le rate per il rimborso del finanziamento.
Appurato che l’auto non gli sarebbe stata mai più consegnata, Tizio agiva per ottenere la restituzione delle somme versate per il pagamento delle rate di finanziamento. La finanziaria si opponeva a tale richiesta.
Il Tribunale di primo grado respingeva la domanda di Tizio che proponeva successivamente appello.
Il giudice di seconde cure dichiarava la nullità del contratto di finanziamento per mancanza di causa e condannava la finanziaria a restituire le somme sino a quella data percepite.
In particolare, il giudice d’appello riteneva il contratto nullo in considerazione di una connessione funzionale tra il contratto di compravendita e il contratto di finanziamento, posto che il contratto di finanziamento era strettamente finalizzato all’acquisto dell’autovettura.
Il giudice d’appello osserva come non essendosi realizzato l’acquisto dell’autovettura, il contratto di finanziamento è rimasto privo di causa e come tale è nullo ai sensi dell’articolo 1418, 2° comma, c.c.
Ricorreva per la cassazione della sentenza la finanziaria, contestando la sussistenza di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento.
La Corte di Cassazione osserva come per configurarsi un collegamento negoziale fra due distinti negozi occorrono due elementi: i) uno oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, volti alla regolamentazione degli interessi reciproci delle parti nell’ambito di una finalità pratica consistente in un assetto economico globale e unitario; ii) e uno soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere non solo l’effetto tipico dei singoli negozi in concreto posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale.
Partendo dal presupposto che nel caso di specie la Corte di merito aveva debitamente scrutinato il testo della complessiva pattuizione, ponendo in evidenza come il contratto di finanziamento indicasse specificamente “quale oggetto del contratto, sia il finanziamento del veicolo … sia il prezzo di acquisto …” quasi a segnare lo stretto legame funzionale fra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, la Corte di Cassazione non ha potuto che confermare la sentenza di appello con conseguente obbligo della finanziaria a restituire quanto percepito sino a quella data dal malcapitato compratore.
Quando si stipula un contratto di finanziamento per l’acquisto di un bene, è opportuno far emergere il collegamento fra i due contratti così che se il bene non dovesse essere consegnato verrà meno anche il vincolo contrattuale legato al finanziamento.