13.02.2024 Icon

Mancata comunicazione dei dati del conducente: cosa succede?

Sarà capitato a tutti di incappare in una violazione al Codice della Strada e di aver dovuto comunicare i dati della patente del conducente ai fini della decurtazione dei punti.

Laddove però sia proposta opposizione alla sanzione amministrativa presupposta e il conducente non provveda a comunicare i dati della patente, l’organo accertatore può elevare la sanzione prevista per l’omessa comunicazione dei dati ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.?

Ebbene, la Cassazione ha precisato che la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può elevare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta

Tizia proponeva opposizione a sanzione amministrativa dinanzi al Giudice di Pace avverso la sanzione a lei irrogata per non avere fornito le informazioni sul conducente del veicolo responsabile di una violazione al codice della strada per la quale è prevista la decurtazione di punti dalla patente.

L’opposizione veniva accolta in primo grado, ma rigettata in appello.

Tizia ricorreva dunque per Cassazione argomentando che aveva proposto opposizione alla sanzione infrazione presupposta, che la stessa era stata accolta e che dunque la sanzione per l’omessa comunicazione dei dati identificativi del conducente era invalida.

La Corte di Cassazione ritiene fondata la censura di Tizia osservando in particolare che l’art. 126-bis, comma 2, C.d.S dispone che l’organo accertatore debba comunicare la perdita di punteggio all’anagrafe nazionale solo dopo il pagamento della sanzione amministrativa oppure dopo la definizione dei procedimenti sulla validità della contestazione presupposta, oppure ancora dopo la scadenza dei termini per la proposizione dei correlativi ricorsi.

Ciò implica che, indipendentemente dall’invito al proprietario a comunicare le generalità del conducente, ove la contestazione presupposta venga tratta ad oggetto di opposizione e il procedimento si definisca con l’annullamento, non si dà perdita di punteggio, né si deve dare quindi sanzione per la mancata comunicazione dei dati personali relativi al conducente. Infatti, non si può contestare la violazione dell’obbligo di collaborazione nell’accertamento dell’autore dell’illecito stradale, se non sussiste più quest’ultimo.

La Suprema Corte dunque nell’affrontare la questione precisa di dover dare pertanto continuità all’indirizzo espresso da Cass. 24012/2022, secondo la quale la violazione ex art. 126-bis co. 2 c. d. s. si può elevare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta.

In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole con conseguente annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua.

In considerazione di ciò, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e l’opposizione alla sanzione amministrativa.

Autore Ilaria Franciosa

Associate

Milano

i.franciosa@lascalaw.com

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