18.03.2026 Icon

Sinistri con veicoli non identificati: l’azione contro il Fondo di Garanzia e l’onere probatorio gravante sulla vittima

Il danneggiato che agisca nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nei sinistri cagionati da veicoli non identificati deve provare non solo l’esistenza del sinistro, dell’evento dannoso e del nesso causale tra l’evento e il danno subito, ma anche, ai fini del superamento della presunzione di corresponsabilità ex art. 2054, comma 2, c.c., che l’incidente sia stato determinato esclusivamente dalla condotta – quantomeno colposa – del conducente del veicolo rimasto sconosciuto e che tale mancata identificazione non sia imputabile a negligenza della vittima, senza che possa assumere rilievo determinante la presentazione da parte della vittima di denuncia contro ignoti.

Corte d’Appello di Salerno, sentenza n. 538 del 21.06.2025 (R.G. 120/2024).

Inquadramento della fattispecie: sinistro cagionato da veicolo non identificato

La pronuncia in commento si inserisce nel solco della giurisprudenza relativa ai sinistri stradali causati da veicoli non identificati e alla conseguente operatività del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, c.d.  FGVS.

Il caso esaminato riguarda un incidente nel quale una motocicletta veniva urtata da un’autovettura che si allontanava immediatamente dal luogo del sinistro, rendendo impossibile l’identificazione del veicolo responsabile.

Il danneggiato agiva quindi in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni nei confronti del Fondo di Garanzia, tramite la Compagnia di Assicurazione designata dal Fondo.

Il Tribunale di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità parziale del veicolo ignoto, condannando la società assicurativa al risarcimento del danno non patrimoniale e l’attore proponeva il giudizio di appello contestando la valutazione della dinamica del sinistro e degli elementi probatori siccome compiuta del giudice di prime cure.

Ambito di operatività del Fondo e condizioni dell’azione risarcitoria

La Corte d’Appello di Salerno ha ribadito che il sistema delineato dal legislatore, attraverso l’istituzione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, è volto a garantire una tutela risarcitoria ai soggetti danneggiati da veicoli rimasti non identificati, ma non può trasformarsi in uno strumento sostitutivo generalizzato della responsabilità civile del conducente effettivamente responsabile.

In tale prospettiva, la Corte territoriale, confermando la giurisprudenza di legittimità in materia, ha ricordato che il danneggiato che agisce nei confronti del Fondo deve fornire una prova rigorosa dell’accadimento del sinistro, delle sue modalità e del nesso causale tra l’evento e i danni lamentati. In particolare, egli deve dimostrare: l’effettiva verificazione dell’incidente; l’imputabilità del sinistro alla condotta colposa o dolosa del conducente di un altro veicolo; il fatto che tale veicolo sia rimasto non identificato nonostante l’adozione di un comportamento diligente da parte della vittima.

La Corte ha, inoltre, evidenziato che, in applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., grava comunque sul danneggiato l’onere di dimostrare l’assenza di un proprio comportamento colposo che abbia contribuito alla causazione dell’evento, al fine di superare la presunzione di pari responsabilità tra i conducenti.

Un ulteriore profilo affrontato nella decisione riguarda la rilevanza della denuncia o querela contro ignoti. Sul punto, la Corte ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui la presentazione della denuncia non costituisce una condizione imprescindibile per ottenere il risarcimento del danno nei confronti del Fondo. Essa rappresenta soltanto un elemento indiziario che il giudice può liberamente valutare nell’ambito dell’esame complessivo delle prove acquisite.

Pertanto, né l’assenza di denuncia è di per sé sufficiente a escludere l’esistenza di un sinistro provocato da veicolo non identificato, né la sua presentazione consente automaticamente di ritenere provato il fatto. In ogni caso, il giudice è chiamato a valutare con particolare rigore le risultanze istruttorie, tenuto conto dell’assenza nel processo del soggetto ritenuto responsabile.

Riflessioni sui limiti operativi del Fondo di Garanzia

La sentenza conferma quindi l’approccio rigoroso della giurisprudenza in materia di sinistri con veicoli non identificati, sottolineando che il sistema risarcitorio previsto non consente una automatica surrogazione del Fondo nella posizione del responsabile del danno. Ne consegue che la tutela offerta dal Fondo di Garanzia deve operare esclusivamente in favore delle effettive vittime della circolazione stradale, a fronte di una prova solida e coerente dei presupposti della responsabilità.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

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