22.07.2026 Icon

Responsabilità civile: esclusa l’azione diretta del danneggiato nei confronti dell’assicuratore del responsabile

Il Tribunale di Nola affronta una questione frequente nella prassi condominiale: i danni da infiltrazioni provenienti da beni comuni e il rapporto tra responsabilità del condominio e operatività della polizza assicurativa. La decisione assume rilievo perché distingue con chiarezza due profili: da un lato, il danneggiato, salvo specifiche previsioni normative, non può agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile; dall’altro, l’accertamento della responsabilità dell’assicurato non determina automaticamente l’obbligo di manleva in capo alla compagnia.

Tribunale di Nola, Sez. I, sentenza n. 2826 del 24 giugno 2026 (R.G. 6223/2020)

Il caso: infiltrazioni e chiamata in causa dell’assicuratore

La controversia origina dai danni subiti da un appartamento sito all’interno di un condominio e concesso in locazione, interessato da due distinti episodi di infiltrazione: il primo riconducibile a problematiche del terrazzo dell’unità immobiliare sovrastante; il secondo, verificatosi in concomitanza con intense precipitazioni, imputabile a vizi delle parti comuni dell’edificio.

Per accertare l’origine delle infiltrazioni e procedere alla quantificazione dei danni, la proprietaria promuoveva un procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi degli artt. 696 e 696-bis c.p.c. Il consulente nominato individuava le cause dei due eventi, distinguendo la quota di pregiudizio riconducibile all’unità immobiliare di proprietà esclusiva da quella imputabile alle parti comuni dell’edificio.

Nel successivo giudizio di merito, l’attrice chiedeva la condanna dei soggetti ritenuti responsabili e delle relative compagnie assicurative, convenute direttamente dalla danneggiata. Il condominio, a sua volta, formulava domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa.

Costituitasi in giudizio, la compagnia assicurativa del condominio eccepiva l’inammissibilità della domanda proposta nei suoi confronti da parte attrice, deducendo il difetto di legittimazione attiva e passiva, poiché il terzo danneggiato non può convenire direttamente in giudizio l’assicuratore del responsabile civile.

Nessuna azione diretta contro la compagnia

Il profilo centrale della decisione riguarda la posizione dell’assicurazione del responsabile civile.

Il Tribunale richiama l’orientamento della Corte di cassazione secondo cui, in materia di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non è legittimato ad agire direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile del danno, salvo le ipotesi eccezionalmente previste dalla legge, come accade in materia di circolazione stradale.

La ragione è chiara: il terzo danneggiato è estraneo al rapporto contrattuale tra assicurato e assicuratore e non può, pertanto, pretendere direttamente dalla compagnia l’adempimento dell’obbligazione indennitaria, che resta circoscritta al rapporto interno con l’assicurato.

Ne consegue l’inammissibilità della domanda proposta dal danneggiato direttamente nei confronti della compagnia assicurativa, per difetto di legittimazione attiva e passiva, non sussistendo tra tali soggetti un rapporto giuridico sostanziale idoneo a sorreggere la pretesa azionata.

L’inammissibilità dell’azione diretta, tuttavia, non determina l’automatica estromissione della compagnia di assicurazione dal giudizio.

Nel caso concreto, infatti, la compagnia era stata ritualmente chiamata in causa dal condominio al fine di essere manlevato in caso di condanna. La chiamata in garanzia instaura un autonomo rapporto processuale tra assicurato e assicuratore, fondato sul contratto di assicurazione.

Il Tribunale ha quindi esaminato nel merito la domanda, riconducendo la fattispecie all’art. 2051 c.c. e affermando la responsabilità da custodia del condominio, con conseguente condanna dello stesso. Ha poi escluso l’operatività della polizza, rilevando che, nel caso concreto, la copertura assicurativa condominiale non comprendeva i danni da infiltrazioni.

Responsabilità e copertura assicurativa restano piani distinti

La responsabilità del danneggiante ex art. 2051 c.c. non comporta, dunque, di per sé, un obbligo di pagamento a carico della compagnia assicurativa. Responsabilità civile dell’assicurato e operatività della copertura restano piani distinti, che richiedono autonome verifiche.

Per le compagnie assicurative, la decisione conferma un principio significativo: al di fuori delle ipotesi di azione diretta previste dalla legge, il danneggiato non può rivolgersi direttamente all’assicuratore del responsabile e anche quando la compagnia sia chiamata in garanzia dall’assicurato, l’obbligo di manleva sussiste soltanto nei limiti del rischio contrattualmente assunto.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Diritto Assicurativo ?

Contattaci subito