15.07.2026 Icon

Quando l’incendio resta a carico del custode

In caso di incendio di un bene, ai fini della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da altro bene dallo stesso custodito, è sufficiente accertare, secondo il criterio del più probabile che non, che la res in custodia abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dell’eventus damni, salva la prova del caso fortuito. Pertanto, ove sia accertato che il veicolo in custodia abbia alimentato un incendio di veicoli propagatosi “a catena”, l’onere di provare che lo specifico eventus damni non è stato causato o nemmeno concausato dalla res custodita, ma è derivato da altri fattori, spetta al custode, sicché, in mancanza di prova, resta a suo carico la causa ignota dello sviluppo dell’incendio.

Cassazione civ., Sez. III, 25 maggio 2026, n. 16177

Il rogo nell’autorimessa

La vicenda trae origine da un incendio sviluppatosi all’interno di un’autorimessa nella quale erano parcheggiati più automezzi. Le cause dell’innesco restavano incerte: i Vigili del fuoco non individuavano un preciso punto di origine e le indagini penali venivano archiviate.

Una consulenza tecnica riteneva, tuttavia, probabile che il primo veicolo incendiatosi fosse un trattore, la cui combustione aveva poi propagato il fuoco agli altri mezzi ed alla struttura.

La proprietaria di uno degli automezzi danneggiati agiva quindi per ottenere il risarcimento nei confronti dei proprietari del veicolo ritenuto all’origine della propagazione e della relativa compagnia assicurativa. Il Tribunale e la Corte d’appello rigettavano la domanda, ritenendo non provato il nesso causale e qualificando l’evento come imputabile a terzi ignoti.

Il ruolo concausale della cosa

La Suprema Corte ha censurato tale impostazione, chiarendo che, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., non è necessario che la cosa in custodia sia causa esclusiva del danno, essendo sufficiente che la stessa abbia avuto un ruolo anche solo concausale nella verificazione dello stesso.

La responsabilità del custode ha natura oggettiva: il danneggiato deve provare il nesso causale tra la cosa e il danno, mentre sul custode grava la prova liberatoria del caso fortuito. Tale prova deve riguardare un fatto esterno, autonomo, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso eziologico.

In presenza di una pluralità di possibili cause, il giudice deve applicare il criterio del “più probabile che non”, verificando quale ricostruzione risulti maggiormente confermata dagli elementi acquisiti. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva invece escluso la responsabilità senza valorizzare il possibile contributo del veicolo custodito alla propagazione dell’incendio.

Causa ignota e fatto del terzo

Il passaggio centrale della decisione riguarda la distinzione tra causa ignota e fatto del terzo rimasto ignoto.

Il fatto del terzo può escludere la responsabilità del custode anche quando l’autore non sia identificato, ma solo se sia accertato il suo ruolo causale esclusivo nella produzione del danno. Non è dunque indispensabile conoscere l’identità del terzo, ma è necessario dimostrare che l’evento sia dipeso interamente dalla sua condotta.

Quando, invece, come nel caso di specie, permane incertezza sull’origine del danno ma risulti che la cosa abbia contribuito alla sua produzione o propagazione, il dubbio resta a carico del custode. In sostanza, dunque, la mera possibilità di un’origine dolosa dell’incendio non basta ad integrare il caso fortuito.

Considerazioni conclusive

La pronuncia si pone in linea di continuità con le precedenti impostazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di responsabilità da cosa in custodia, confermando la natura oggettiva del criterio di imputazione previsto dall’art. 2051 c.c. e la rigorosa ripartizione dell’onere probatorio tra danneggiato e custode.

La Corte ribadisce, infatti, che al danneggiato spetta dimostrare il nesso causale tra la cosa e il danno, anche in termini di mera concausalità, mentre grava sul custode la prova positiva del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, dotato di efficacia causale esclusiva.

Autore Francesco Ceolin

Trainee

Milano

f.ceolin@lascalaw.com

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