29.07.2026 Icon

Ammettere l’errore non costa la copertura

La Cassazione interviene su una clausola frequente nelle polizze di responsabilità civile: quella che subordina la copertura assicurativa al fatto che l’assicurato non ammetta né assuma alcuna responsabilità verso il terzo danneggiato. La posizione della Suprema Corte è netta: una simile previsione è nulla, perché impone all’assicurato una condotta contraria ai doveri di correttezza, buona fede e salvataggio.

Cassazione civ., Sez. III, 21 luglio 2026, n. 23739

Il caso: progettazione, danni e garanzia assicurativa

La vicenda trae origine dalla ristrutturazione di uno studio professionale e dall’installazione di un impianto di riscaldamento e condizionamento poi risultato non idoneo. La committente agiva in giudizio chiedendo la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni nei confronti dell’appaltatore e del professionista incaricato della progettazione.

Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, condannando l’appaltatore al risarcimento e il progettista a manlevare quest’ultimo per l’errore progettuale consistito nel sottodimensionamento dell’impianto. Veniva, invece, rigettata la domanda di garanzia proposta dal progettista nei confronti della propria compagnia assicurativa, sul presupposto dell’operatività di una clausola di polizza che escludeva la copertura in caso di ammissione di responsabilità da parte dell’assicurato.

La Corte d’appello confermava tale impostazione. Il progettista ricorreva, quindi, in Cassazione.

La clausola che impone il silenzio è nulla: il ruolo della buona fede

La Suprema Corte ha dichiarato la nullità della clausola che prevedeva, quale condizione essenziale per la copertura, che nessun assicurato ammettesse o si assumesse alcuna responsabilità.

Il ragionamento muove essenzialmente dal ruolo della buona fede oggettiva.

Secondo la Corte, gli artt. 1175 e 1375 c.c. non esprimono soltanto criteri di comportamento nella fase esecutiva del rapporto, ma rappresentano strumenti di controllo dell’equilibrio contrattuale, fondati sul dovere costituzionale di solidarietà di cui all’art. 2 Cost..

In questa prospettiva, non può ritenersi valida una pattuizione che ponga l’assicurato davanti a tale alternativa: negare la propria responsabilità per conservare l’indennizzo oppure ammetterla, ove esistente, perdendo la copertura. Una clausola di questo tipo incentiva, infatti, una condotta non leale e contraria alla fisiologia del rapporto obbligatorio, nell’ambito del quale il debitore deve adempiere correttamente e non negare strumentalmente ciò che risulti dovuto.

Salvataggio e inutilità per l’assicuratore

La nullità è stata affermata anche in relazione all’art. 1914 c.c.. L’assicurato, infatti, è tenuto a compiere quanto possibile per evitare o diminuire il danno. Impedirgli di riconoscere la propria responsabilità può indurlo a resistere inutilmente nel giudizio promosso dal danneggiato, aggravando il pregiudizio e aumentando il debito anche oltre il massimale.

La Corte aggiunge un ulteriore elemento decisivo: la confessione dell’assicurato non produce effetti vincolanti nei confronti dell’assicuratore, ma resta liberamente apprezzabile dal giudice. Ne deriva che la clausola collega la perdita dell’indennizzo a un comportamento che non arreca, di per sé, alcun pregiudizio alla compagnia.

Considerazioni conclusive

La pronuncia assume rilievo pratico significativo per il contenzioso assicurativo. La Cassazione chiarisce che la tutela dell’assicuratore contro condotte avventate o fraudolente dell’assicurato non può spingersi fino ad imporre una negazione artificiosa della responsabilità.

Il principio è netto: nelle polizze concernenti la responsabilità civile sono nulle le clausole che trasformino la copertura in un incentivo alla resistenza temeraria e/o alla violazione della buona fede.  

Autore Roberta Maria Pagani

Partner

Milano

r.pagani@lascalaw.com

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