Il distributore ufficiale di un prodotto può essere equiparato al produttore qualora sfrutti il marchio per accreditarsi presso i consumatori come garante della qualità dello stesso.
Cassazione civ., Sez. III, 9 aprile 2026, n. 9001
Il caso: il defibrillatore sostituito
La vicenda trae origine da un intervento di impianto di un defibrillatore cardiaco, fabbricato da una società estera e distribuito sul mercato italiano da un’impresa nazionale recante la medesima denominazione. Dopo una comunicazione del Ministero della Salute, fondata su un avviso di sicurezza del produttore, la paziente veniva sottoposta a un intervento di sostituzione del dispositivo per il rischio di esaurimento prematuro della batteria, decidendo poi di agire nei confronti della società distributrice per il risarcimento del danno da prodotto difettoso.
Tanto il Tribunale di Foggia quanto la Corte d’Appello di Bari dichiaravano inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva, ritenendo che la convenuta non potesse considerarsi produttrice del dispositivo.
La nozione di produttore
La Suprema Corte, nel richiamare l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo cui se il distributore sfrutta la coincidenza tra la propria denominazione e il marchio del prodotto dev’essere equiparato – in termini di responsabilità – al produttore, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso relativo alla violazione della disciplina europea e nazionale in materia di responsabilità da prodotto difettoso.
Il punto centrale della decisione riguarda, più in particolare, l’interpretazione dell’art. 3 della direttiva 85/374/CEE, recepita nell’ordinamento interno e poi confluita nell’art. 3 del Codice del consumo, il quale individua come produttore non soltanto il fabbricante del prodotto finito, della materia prima o di una componente, ma anche chi si presenti come tale apponendo sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo. La ratio della disciplina è chiaramente protettiva: assicurare al consumatore un’effettiva tutela risarcitoria nei confronti dei soggetti che partecipano, a vario titolo, alla produzione e alla distribuzione del bene difettoso. Ciò che conta, infatti, è l’affidamento ingenerato nel consumatore circa l’identità del soggetto responsabile.
Alla luce di tali principi, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, nel ritenere “abnorme” la pretesa di “…piena equiparazione tra mero distributore e produttore del dispositivo medico in questione” non si sarebbe, secondo la S.C., posta in linea di continuità con la giurisprudenza unionale.
Considerazioni conclusive
Con tale decisione, dunque, la Suprema Corte ha rafforzato la tutela risarcitoria del consumatore, il quale potrà agire non solo nei confronti del produttore, ma anche nei confronti del distributore che, pur non avendo fabbricato il bene, si sia presentato sul mercato come garante della sua qualità sfruttando la coincidenza tra la propria denominazione sociale e quella riportata sul prodotto.
25.08.2026