01.07.2026 Icon

Pagamento tardivo del premio e sinistri pregressi

La riattivazione della polizza a seguito del pagamento tardivo del premio non comporta, di per sé, l’estensione della garanzia ai sinistri già verificatisi. Per derogare agli effetti dell’art. 1901 c.c. occorre una pattuizione chiara ed espressa, non potendo assumere rilievo decisivo, in tal senso, la sola accettazione del premio tardivamente versato. Su queste premesse, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame dell’assicuratore e rigettato la domanda di manleva proposta dal condominio, poiché il pagamento della polizza era successivo all’evento dannoso.

Corte d’appello di Napoli, Sez. VIII, sentenza n. 3124 del 24 aprile 2026.

La decisione del giudice di prime cure

La vicenda traeva origine dalla caduta di una donna sulle scale condominiali, causata dalla presenza di materiale scivoloso non visibile né segnalato, dalla quale erano derivate lesioni personali.

Il condominio, nel contestare la domanda, chiamava in causa l’impresa appaltatrice dei lavori di ristrutturazione e la compagnia assicurativa di quest’ultima, chiedendo di essere manlevato dalle conseguenze dell’eventuale condanna.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglieva la domanda risarcitoria, condannando in solido il condominio e l’appaltatrice, e accoglieva altresì la manleva, ritenendo operante la copertura assicurativa. Secondo il giudice di prime cure, l’atto di variazione della polizza originaria superava la preclusione dell’art. 1901 c.c., equivalendo a rinuncia della compagnia ad avvalersi della sospensione del contratto.

La compagnia proponeva appello, deducendo che, al momento del sinistro, la polizza era inefficace per mancato pagamento del premio e che la successiva riattivazione non poteva spiegare effetti retroattivi.

Il pagamento tardivo non sana la scopertura pregressa

La Corte d’appello ha accolto il motivo relativo alla scopertura assicurativa, rilevando che l’atto di variazione sottoscritto dopo il sinistro, pur prevedendo la riattivazione del contratto, faceva espressamente salvi gli effetti dell’art. 1901 c.c. e fissava la decorrenza della garanzia dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio.

Poiché il sinistro si era verificato il 18 gennaio 2015 e il premio era stato corrisposto solo il giorno successivo, la copertura non poteva estendersi a un evento già avvenuto. Né la mera accettazione del pagamento tardivo poteva valere come rinuncia dell’assicuratore alla sospensione legale, occorrendo a tal fine un comportamento negoziale inequivoco, incompatibile con la volontà di avvalersi dell’art. 1901 c.c.

Nel caso concreto, il richiamo espresso alla norma codicistica e l’indicazione puntuale della nuova decorrenza escludevano ogni effetto retroattivo: la riattivazione non poteva essere letta isolatamente, prescindendo dalla clausola di salvezza e dalla previsione secondo cui la garanzia sarebbe tornata operativa soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La decisione ribadisce, inoltre, la regola sull’onere probatorio nel giudizio di manleva: spetta all’assicurato dimostrare non solo l’esistenza del contratto, ma anche che il sinistro rientri tra i rischi garantiti e nel periodo di efficacia della polizza; alla compagnia compete invece provare eventuali clausole limitative o escludenti.

In mancanza di elementi idonei a dimostrare una diversa decorrenza o una deroga espressa alla disciplina dell’art. 1901 c.c., la domanda di manleva del condominio è stata quindi rigettata.

Riattivazione della polizza: decorrenza della garanzia e cautele operative

La decisione chiarisce che una generica formula di riattivazione della polizza non può essere automaticamente letta come copertura retroattiva dei sinistri già verificatisi. La rinuncia agli effetti dell’art. 1901 c.c. richiede una manifestazione chiara, espressa e coerente con la decorrenza temporale indicata nel contratto.

Sul piano operativo, negli accordi successivi al mancato pagamento del premio occorre precisare se la garanzia sia destinata a operare solo per il futuro oppure anche per eventi pregressi. In assenza di una pattuizione inequivoca, il pagamento tardivo ripristina la copertura dalla data convenuta, senza sanare il periodo di sospensione; assumono quindi rilievo decisivo nel giudizio di manleva sia la formulazione delle clausole sia la produzione integrale della polizza.

Autore Paola Vascello

Associate

Milano

p.vascello@lascalaw.com

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