30.09.2026 Icon

Micropermanenti: nuovi valori per il risarcimento del danno biologico nel 2026

Dal 2026 cambiano gli importi di riferimento per la liquidazione del danno biologico di lieve entità derivante da sinistri che coinvolgono veicoli a motore e natanti.

L’adeguamento disposto dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy interessa le lesioni comunemente definite micropermanenti, vale a dire quelle caratterizzate da un grado di invalidità permanente compreso tra l’1% e il 9%, la cui disciplina è contenuta nell’art. 139 del Codice delle assicurazioni private.

La rivalutazione dei parametri monetari

Per il 2026 l’incremento degli importi è stato determinato nella misura del 2,6% e produce effetti a decorrere dal mese di aprile.

A seguito dell’aggiornamento, il valore economico attribuito al primo punto di invalidità permanente viene elevato da euro 963,40 a euro 988,45.

Viene parallelamente modificato anche il parametro previsto per l’inabilità temporanea assoluta: il relativo importo giornaliero passa infatti da euro 56,18 a euro 57,64.

Quest’ultimo valore assume rilievo anche ai fini della determinazione dell’inabilità temporanea parziale, poiché la relativa liquidazione viene effettuata proporzionalmente alla percentuale di inabilità riconosciuta nel periodo considerato.

Restano invariati i criteri di liquidazione

L’intervento non comporta una modifica del sistema di quantificazione previsto per le lesioni di lieve entità, ma incide esclusivamente sulla componente monetaria dei parametri utilizzati per il risarcimento.

La rivalutazione annuale è infatti collegata alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

I nuovi importi continuano pertanto a rappresentare valori di partenza, destinati a essere applicati secondo i criteri stabiliti dall’art. 139 del Codice delle assicurazioni private. Nella concreta determinazione del risarcimento assumono rilievo, tra gli altri elementi, l’età del danneggiato, la percentuale di invalidità accertata e, ove ne ricorrano i presupposti, gli eventuali margini di personalizzazione del danno.

Gli effetti sulle liquidazioni assicurative

L’aggiornamento assume immediato rilievo nella gestione e liquidazione dei danni alla persona di minore entità nell’ambito della responsabilità civile automobilistica e della responsabilità civile della navigazione, ferma restando la necessità di individuare, per ciascun sinistro, la disciplina temporale concretamente applicabile.

Il nuovo quadro economico riguarda unicamente le lesioni comprese entro il limite del 9% di invalidità permanente.

Rimane distinta la disciplina prevista per le lesioni di maggiore gravità, superiori a tale soglia, alle quali si applica l’art. 138 del Codice delle assicurazioni private e, dal 2025, la Tabella unica nazionale relativa al danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti.

L’aggiornamento per il 2026 si inserisce dunque nel periodico adeguamento economico dei parametri risarcitori, lasciando immutata l’architettura normativa prevista per la valutazione e la liquidazione delle microlesioni.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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