Con la sentenza del 4 febbraio 2026, il Tribunale di Napoli è tornato a pronunciarsi sul tema delle azioni esperibili dal terzo trasportato vittima di un sinistro stradale, confermando l’orientamento giurisprudenziale in materia. La pronuncia si inserisce nel solco della giurisprudenza di legittimità e di merito che valorizza la centralità della dinamica del sinistro nella individuazione della corretta tutela risarcitoria.
Tribunale di Napoli, sentenza del 04 febbraio 2026 (R.G. n. 7043/2021)
La fattispecie
Il giudizio trae origine dall’azione promossa dal terzo trasportato, che, rimasto danneggiato a seguito di un sinistro stradale, conveniva il conducente del veicolo a bordo del quale si trovava e la relativa compagnia di assicurazione, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.
Nel caso concreto, l’attore si trovava a bordo della autovettura in qualità di passeggero, quando il conducente del veicolo perdeva il controllo del medesimo e terminava la sua corsa contro un pilone in cemento armato. Nella causazione del sinistro, quindi, non risultavano coinvolti altri veicoli.
Il merito del giudizio
Il Tribunale, nel rigettare il ricorso per carenza di prova in merito all’imputabilità del sinistro, compie una interessante e approfondita disamina delle tutele previste dall’ordinamento, evidenziando le diverse azioni esperibili dal terzo passeggero, il quale può:
- agire nei confronti del solo conducente e del proprietario del veicolo, ai sensi degli artt. 2043 e 2054 c.c.,
- chiamare in causa anche la compagnia di assicurazione ai sensi dell’art. 144 cod. ass.;
- ovvero agire direttamente nei confronti della sola compagnia di assicurazione del responsabile civile ai sensi dell’art. 141 cod. ass.
La scelta dello strumento processuale non è meramente formale, poiché incide in maniera significativa sull’onere probatorio gravante sul danneggiato e deve essere calibrata alla luce delle modalità concrete di verificazione del fatto.
Secondo l’interpretazione restrittiva dell’art. 141 cod. ass., fatta propria dal Tribunale di Napoli e avallata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 35318 del 30 novembre 2022, la tutela rafforzata ivi prevista presuppone il coinvolgimento di almeno due veicoli nella causazione del sinistro: il tenore letterale della disposizione, infatti, utilizza i termini “conducenti” e “veicoli” al plurale.
Solo in quest’ultima ipotesi troverebbe giustificazione l’esigenza di agevolare il terzo trasportato nella istruttoria del giudizio, esonerandolo dall’onere di individuare il responsabile e determinare la quota di responsabilità di ciascun conducente. La norme de quo, infatti, consente al terzo trasportato di agire direttamente nei confronti della sola compagnia assicurativa, prescindendo dall’accertamento di responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro e liberando il terzo trasportato dalla conseguente prova del danno e del nesso causale.
Diversamente, sostiene il Tribunale, nei sinistri che coinvolgono un unico veicolo, come nel caso concreto, trova applicazione l’art. 144 cod. ass., che si inserisce nel paradigma ordinario delle azioni di responsabilità e richiede l’accertamento della dinamica del sinistro. In tale contesto, il terzo trasportato dovrà necessariamente chiamare in causa anche il responsabile civile e dovrà fornire la prova della colpa del conducente nella causazione del sinistro, oltre che del nesso causale tra sinistro e danno subito, spettando al conducente la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Considerazioni conclusive
La decisione del Tribunale di Napoli contribuisce a chiarire il discrimen tra le due azioni previste dal Codice delle Assicurazioni Private a tutela del terzo trasportato, confermando l’orientamento consolidato, in base al quale la qualificazione dell’azione dipende dalla struttura oggettiva del sinistro, con rilevanti ricadute pratiche in termini di strategia processuale e di onere probatorio gravante sul danneggiato.
30.09.2026