01.07.2026 Icon

Fondi pensione, nuove prestazioni e più flessibilità per gli aderenti

La previdenza complementare cambia passo nella fase di erogazione. Con la Deliberazione del 25 giugno 2026, la COVIP ha adottato le Istruzioni sulle nuove prestazioni pensionistiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2025, n. 199, intervenuta sull’art. 11 del d.lgs. n. 252/2005. Il provvedimento, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, definisce le prime regole operative per rendere applicabili, in modo uniforme, tre nuove modalità di fruizione del montante: la rendita a durata definita, i prelievi liberamente determinabili e l’erogazione frazionata.

La novità è significativa anche per il settore assicurativo, perché amplia lo spazio delle soluzioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia tradizionale e sposta l’attenzione su un punto centrale: il pensionamento non è più solo il momento della trasformazione del capitale in rendita, ma diventa una fase di gestione, comunicazione e governo del rischio. Per gli aderenti aumenta la flessibilità; per fondi, imprese assicurative e operatori della previdenza complementare cresce però anche la responsabilità di spiegare con chiarezza costi, rischi e conseguenze delle diverse opzioni.

Le tre nuove prestazioni

Le nuove prestazioni riguardano solo le forme pensionistiche a contribuzione definita e sono alternative alla rendita vitalizia. Dal 1° luglio 2026 gli aderenti potranno chiedere la rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili, mentre l’erogazione frazionata del montante accumulato potrà essere richiesta dal 31 ottobre 2026.

La rendita a durata definita consiste in una prestazione erogata per un periodo parametrato alla vita attesa residua dell’aderente. Non è quindi una rendita vitalizia, perché non copre l’intera durata della vita del beneficiario, ma accompagna l’uscita dal fondo per un numero di anni determinato sulla base delle tavole di mortalità richiamate dalla disciplina. L’importo delle rate non è fisso in senso assoluto: varia in funzione dell’andamento della gestione finanziaria, perché il montante residuo resta investito presso la forma pensionistica.

I prelievi liberamente determinabili consentono invece all’aderente di scegliere, tempo per tempo, importo e momento dei prelievi, entro il limite delle rate maturate e non riscosse della rendita a durata definita assunta come parametro teorico. È una soluzione che introduce un grado elevato di flessibilità, ma che richiede presìdi informativi adeguati, perché il rischio è concentrare troppo le erogazioni nella prima parte del pensionamento, riducendo la copertura disponibile negli anni successivi.

L’erogazione frazionata, infine, permette di ricevere il montante in forma rateizzata per un periodo scelto dall’aderente, comunque non inferiore a cinque anni. Anche in questo caso il capitale residuo resta investito e le rate sono calcolate dividendo il montante disponibile per il numero di rate ancora da erogare.

La COVIP rimette alle forme pensionistiche la definizione della periodicità, che non potrà essere inferiore al mese né superiore all’anno.

Regole comuni e impatto operativo

Le Istruzioni chiariscono che le nuove prestazioni non sono combinabili tra loro né con la rendita vitalizia, pur potendo essere abbinate alla quota di capitale nei limiti previsti dalla legge. Una volta iniziata la liquidazione, la scelta è irrevocabile, salvo la possibilità di convertire il montante residuo in una rendita vitalizia immediata, o differita se prevista dalla forma pensionistica.

Un altro aspetto di rilievo riguarda il passaggio dalla fase di accumulo alla fase di erogazione. Dal momento in cui l’aderente esercita il diritto alla prestazione pensionistica, non può più utilizzare le prerogative tipiche dell’accumulo, come trasferimenti, anticipazioni o RITA, fatta salva la possibilità di switch di comparto secondo le regole del fondo. Inoltre, non è consentita ulteriore contribuzione, salvo l’ipotesi di un nuovo rapporto di lavoro con maturazione del TFR.

Per gli operatori, la portata applicativa è ampia. Le forme pensionistiche dovranno aggiornare statuti e regolamenti, adeguare procedure interne, sistemi informatici, modulistica, aree riservate e documentazione informativa. È previsto un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026, durante il quale le richieste degli iscritti dovranno comunque essere acquisite, anche se la liquidazione potrà avvenire dopo l’adeguamento operativo. Gli statuti e i regolamenti modificati dovranno essere trasmessi alla COVIP entro il 31 luglio 2026.

Particolarmente rilevante, anche in chiave assicurativa, è la previsione secondo cui le nuove prestazioni sono erogate direttamente dalle forme pensionistiche complementari e il montante residuo rimane in gestione presso le stesse. Non si tratta quindi, almeno nella struttura delineata dalle Istruzioni, di una semplice esternalizzazione della fase di rendita, ma di un modello che richiede capacità di amministrazione, investimento, calcolo delle rate e gestione del rapporto con l’aderente nella fase post-pensionamento.

Flessibilità, rischio e trasparenza

Il punto più delicato riguarda la trasparenza. La COVIP chiede che gli aderenti siano messi in condizione di comprendere le differenze tra le varie opzioni, con particolare attenzione alla variabilità degli importi, al rischio di investimento, al rischio di longevità, alla possibile insufficienza della copertura nel tempo e al regime fiscale applicabile. È un passaggio essenziale: la maggiore libertà nella scelta della prestazione può rappresentare un vantaggio solo se accompagnata da informazioni comprensibili e comparabili.

Per il mercato assicurativo la deliberazione apre uno scenario interessante. Da un lato, le nuove prestazioni possono rendere più attrattiva la previdenza complementare, perché rispondono alla domanda di soluzioni meno rigide rispetto alla rendita vitalizia. Dall’altro, riducono il ruolo esclusivo della rendita assicurativa come sbocco naturale del montante pensionistico e impongono agli operatori di ripensare prodotti, consulenza e comunicazione.

Lo snodo critico resta il bilanciamento tra flessibilità individuale e protezione previdenziale. Le nuove forme di erogazione consentono all’aderente di modulare l’uscita dal fondo, ma non eliminano il rischio che il capitale si esaurisca prima della fine della vita del beneficiario. Proprio per questo, la disciplina COVIP non va letta solo come un insieme di istruzioni operative, ma come un richiamo alla responsabilità degli operatori: la previdenza complementare diventa più flessibile, ma anche più esposta alla qualità delle scelte compiute dagli aderenti e alla chiarezza con cui tali scelte vengono accompagnate.

Autore Laura Pelucchi

Partner

Milano

l.pelucchi@lascalaw.com

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