29.07.2026 Icon

Assicurazione: il contratto può essere provato anche senza la polizza sottoscritta

La Cassazione ribadisce che, in materia assicurativa, la forma scritta richiesta dall’art. 1888 c.c. è prevista ad probationem e non ad substantiam. Da ciò discende che l’assenza della polizza sottoscritta non comporta la nullità del contratto e non impedisce, in assoluto, di provarne l’esistenza e il contenuto attraverso altra documentazione riconducibile alle parti, purché adeguata a ricostruire il regolamento negoziale.

Cass. civ., sez. III, ordinanza, 22 luglio 2026, n. 23855

La vicenda

Una compagnia assicurativa agiva per ottenere il pagamento di un conguaglio di premio dovuto in applicazione di una clausola di regolazione del premio. L’assicurata contestava tuttavia la polizza prodotta dall’impresa, disconoscendone la sottoscrizione e sostenendo di avere concluso un contratto diverso, privo della clausola invocata.

La Corte d’Appello di Milano, pur ritenendo inutilizzabile la polizza a seguito del disconoscimento della firma e della mancata verificazione della scrittura, riteneva comunque dimostrato il contenuto del rapporto sulla base della documentazione versata in atti e, in particolare, dello scambio di e-mail intercorso tra le parti relativo alla comunicazione dei dati necessari per la regolazione del premio. Come precisato dalla motivazione, “dallo scambio di mail e dalla condotta complessiva delle parti, appare chiaro che il contenuto in concreto delle condizioni di polizza fosse quello allegato dalla [compagnia], ossia la pattuizione di un premio in una quota fissa con previsione di conguaglio al termine dell’annualità”.

La decisione della Cassazione

La Cassazione conferma un principio consolidato: l’art. 1888 c.c. richiede la forma scritta ad probationem, non ad substantiam, e la prova del contratto non deve necessariamente coincidere con la polizza sottoscritta. L’esistenza e il contenuto del rapporto possono emergere da qualsiasi documento scritto riconducibile alle parti — comprese le e-mail, anche prive di firma elettronica qualificata, purché valutate positivamente dal giudice in base alle loro caratteristiche oggettive (Cass. n. 14046/2024) — e la verifica della loro sufficienza probatoria è questione di fatto riservata al giudice di merito.

Il secondo motivo del ricorso principale viene dichiarato inammissibile perché rivolto contro un mero obiter dictum e non contro la ratio decidendi della sentenza impugnata. Viene invece accolto il ricorso incidentale della compagnia per omessa pronuncia sui motivi di appello relativi al quantum debeatur, con rinvio alla Corte d’appello di Milano.

Considerazioni conclusive

L’ordinanza conferma un approccio sostanzialistico alla prova del contratto di assicurazione: la polizza resta il documento tipico, ma non esclusivo. Proprio perché la forma scritta di cui all’art. 1888 c.c. è richiesta ad probationem, il contratto può essere ricostruito anche attraverso altri documenti scritti, comprese le comunicazioni elettroniche.

Il dato più rilevante è che, in assenza o in inutilizzabilità della polizza, il giudice può valorizzare la documentazione formata nello svolgimento del rapporto, se da essa emergono con sufficiente certezza contenuto ed effetti del contratto. Resta però fermo che la valutazione finale sull’idoneità di tali elementi è questione di fatto riservata al giudice di merito.

Autore Maura Carpentieri

Associate

Milano

m.carpentieri@lascalaw.com

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