14.10.2026 Icon

Aggravamento del rischio assicurato: rileva anche l’aumento potenziale dell’esposizione risarcitoria

Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile, l’aggravamento del rischio, rilevante ai sensi dell’art. 1898 c.c., deve essere valutato secondo un criterio prognostico, avuto riguardo tanto all’incremento della probabilità di verificazione del sinistro quanto alla possibile maggiore gravità delle sue conseguenze. Anche la variazione quantitativa dell’attività assicurata, pur in assenza di modifiche della sua natura, può integrare un aggravamento del rischio, ove determini un incremento dell’esposizione patrimoniale dell’assicurato. La valutazione deve essere effettuata ex ante, senza che assuma carattere decisivo il numero dei sinistri effettivamente verificatisi successivamente al mutamento. Spetta all’assicuratore allegare e provare i fatti costitutivi dell’aggravamento, mentre incombe sull’assicurato dimostrare di averne dato immediata comunicazione alla compagnia ovvero che quest’ultima ne fosse già consapevole, non essendo l’assicuratore tenuto a provare la propria ignoranza.

Corte di Cassazione, Sezione III civile, sentenza n. 3919 del 22 febbraio 2026 – Presidente Marco Rossetti, Relatore Salvatore Saija.

L’aggravamento del rischio tra modifica dell’attività e incremento dell’esposizione assicurativa

Il trasferimento di un’attività sanitaria in una struttura di dimensioni maggiori può determinare un aggravamento del rischio assicurato anche quando la natura delle prestazioni erogate rimanga sostanzialmente invariata.

È questo uno degli aspetti centrali affrontati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3919/2026, che interviene sulla disciplina dell’aggravamento del rischio nell’assicurazione della responsabilità civile, chiarendo i criteri attraverso i quali deve essere verificata la rilevanza delle modificazioni intervenute successivamente alla stipulazione della polizza.

La pronuncia assume particolare interesse per il settore assicurativo perché individua il rapporto tra l’evoluzione dell’attività dell’assicurato e l’entità del rischio originariamente assunto dalla compagnia, precisando che la permanenza della medesima tipologia di attività non è necessariamente sufficiente a escludere una variazione rilevante ai sensi dell’art. 1898 c.c.

L’elemento decisivo non è, infatti, soltanto la natura dell’attività esercitata, ma anche la dimensione dell’esposizione patrimoniale derivante dal suo svolgimento.

In questa prospettiva, il rischio può subire un incremento anche quando rimangano inalterate le modalità essenziali delle prestazioni rese, qualora il mutamento delle condizioni operative comporti un aumento della potenziale esposizione dell’assicurato a pretese risarcitorie.

La decisione affronta inoltre due ulteriori questioni di notevole importanza: il momento al quale riferire la valutazione dell’aggravamento e la distribuzione degli oneri probatori tra assicuratore e assicurato.

Sul primo versante, la Suprema Corte ribadisce la necessità di procedere a una valutazione preventiva, che prescinda dall’effettiva verificazione di un maggior numero di sinistri. Sul secondo, chiarisce che non può essere imposto all’assicuratore l’onere di dimostrare di non essere stato a conoscenza delle circostanze che hanno determinato l’aumento del rischio.

La vicenda: il trasferimento dell’ospedale in una struttura più grande

La controversia trae origine da una vicenda di responsabilità sanitaria relativa al decesso di un paziente, verificatosi il 26 gennaio 2013 durante il ricovero presso una struttura ospedaliera.

Il decesso era stato ricondotto a un’emorragia interna provocata dall’esecuzione di una biopsia epatica, effettuata dal personale sanitario nell’ambito degli accertamenti finalizzati a un possibile trapianto di fegato.

I congiunti del paziente avevano promosso un giudizio risarcitorio nei confronti dell’ente ospedaliero.

Il Tribunale di Bergamo, con sentenza del 19 febbraio 2020, aveva accolto parzialmente le domande, condannando la struttura sanitaria al pagamento di euro 16.639,90, oltre accessori, e la compagnia assicurativa a tenerla indenne dalle conseguenze del sinistro, in forza della polizza di responsabilità civile stipulata nel 2006, successivamente prorogata e operativa al momento dell’evento.

L’assicuratore aveva impugnato la decisione, contestando l’operatività della copertura in ragione delle modifiche intervenute nell’organizzazione dell’attività sanitaria.

In particolare, la compagnia aveva evidenziato che, alla fine del 2012, l’attività originariamente assicurata era stata trasferita in un nuovo complesso ospedaliero, caratterizzato da una capacità ricettiva sensibilmente superiore rispetto a quella esistente al momento della stipulazione del contratto.

Il cambiamento aveva interessato diversi elementi strutturali e organizzativi: i posti letto erano passati da 1.000 a 1.200, le sale operatorie da 30 a 36 ed erano aumentate anche le dotazioni relative alla terapia intensiva e al Pronto Soccorso.

Si trattava, dunque, di un ampliamento significativo delle potenzialità operative dell’ospedale, idoneo, secondo la prospettazione dell’assicuratore, a incidere sull’entità del rischio assicurato.

La compagnia aveva sostenuto che il trasferimento avesse comportato l’assunzione di un rischio nuovo e diverso rispetto a quello originariamente contemplato nella polizza, prospettando l’invalidità della copertura e, comunque, la violazione degli artt. 1892 e 1898 c.c.

La Corte d’appello di Brescia, con sentenza n. 276 del 20 febbraio 2023, aveva tuttavia rigettato il gravame, confermando la decisione di primo grado.

La posizione della Corte d’appello: l’identità dell’attività e la mancanza di un aumento effettivo dei sinistri

Nel respingere le contestazioni della compagnia, i giudici di secondo grado avevano valorizzato principalmente la circostanza che l’attività esercitata dall’ente ospedaliero fosse rimasta la medesima nonostante il trasferimento.

Secondo la Corte territoriale, l’utilizzo di una struttura oggettivamente più ampia non determinava automaticamente una modificazione del rischio assicurato, dal momento che la responsabilità civile oggetto della copertura continuava a riferirsi alla stessa attività sanitaria.

Il fatto che il nuovo ospedale potesse potenzialmente accogliere un numero maggiore di pazienti non veniva considerato sufficiente a dimostrare un aggravamento rilevante.

La Corte d’appello aveva inoltre attribuito particolare importanza all’assenza di elementi probatori relativi a un effettivo incremento dell’attività e della sinistrosità.

Non risultava infatti dimostrato che, nel periodo successivo al trasferimento, la struttura avesse concretamente erogato un maggior numero di prestazioni sanitarie, né che si fosse verificato un aumento degli episodi di malpractice rispetto al passato.

Il giudice di merito aveva così subordinato il riconoscimento dell’aggravamento alla dimostrazione di un incremento effettivo dell’attività o degli eventi dannosi.

Un ulteriore argomento riguardava la conoscenza del trasferimento da parte dell’assicuratore.

La Corte territoriale aveva ritenuto scarsamente verosimile che la compagnia ignorasse l’avvenuta apertura del nuovo complesso ospedaliero, attribuendole l’onere di provare tale circostanza.

L’eccezione di aggravamento del rischio veniva considerata un’eccezione in senso stretto e, come tale, soggetta all’onere probatorio dell’assicuratore, anche per quanto riguardava la mancata conoscenza del trasferimento.

Questa ricostruzione viene censurata dalla Cassazione sotto entrambi i profili: quello sostanziale, relativo alla nozione di aggravamento, e quello processuale, concernente la ripartizione dell’onere della prova.

La nozione di rischio nell’assicurazione della responsabilità civile

Per comprendere la portata della decisione occorre partire dalla particolare configurazione del rischio nell’assicurazione della responsabilità civile.

Come ricordato dalla Suprema Corte, richiamando anche Cass. n. 18317/2015, il rischio assicurato consiste nell’esposizione del patrimonio dell’assicurato all’insorgenza di obbligazioni risarcitorie nei confronti di soggetti terzi.

Ne deriva che la valutazione non può essere circoscritta alla sola individuazione dell’attività dalla quale potrebbe originare la responsabilità.

Occorre invece considerare le circostanze che possono incidere sull’estensione dell’esposizione patrimoniale, e quindi sul contenuto economico del rischio assunto dall’impresa assicuratrice.

La Cassazione precisa che l’aggravamento può manifestarsi attraverso due differenti modalità.

La prima consiste nell’aumento della probabilità che il rischio si realizzi. La seconda riguarda invece l’incremento della gravità del danno che potrebbe derivare dalla sua verificazione.

Le due dimensioni non devono necessariamente concorrere: anche un mutamento che incida sulla sola gravità potenziale delle conseguenze economiche può assumere rilevanza.

Applicando questi principi al settore sanitario, il maggior numero di pazienti potenzialmente assistibili può tradursi in un incremento delle occasioni nelle quali potrebbero insorgere obbligazioni risarcitorie a carico della struttura.

Anche ipotizzando che il rapporto tra pazienti curati ed errori sanitari rimanga invariato, il maggior volume potenziale di attività può determinare un aumento dell’esposizione complessiva al rischio.

La Suprema Corte distingue così il mantenimento della medesima attività professionale dalla conservazione dell’identica dimensione del rischio.

Il primo elemento non implica necessariamente il secondo.

Un ospedale che continui a erogare le stesse prestazioni sanitarie, ma disponga di capacità operative sensibilmente superiori, può presentare un’esposizione assicurativa diversa rispetto a quella esistente al momento della conclusione del contratto.

L’aumento della capacità ricettiva e la rilevanza dell’utenza potenziale

Uno dei passaggi maggiormente significativi della sentenza riguarda la valorizzazione dell’aumento potenziale dell’utenza.

La Corte osserva che l’incremento dei posti letto da 1.000 a 1.200, unitamente all’ampliamento delle sale operatorie e delle altre dotazioni, ove effettivamente accertato, sarebbe idoneo a determinare un aumento della capacità ricettiva di circa il 20%.

Secondo la ricostruzione della Cassazione, a un simile ampliamento dell’utenza potenziale può corrispondere, sul piano statistico e probabilistico, un incremento sostanzialmente proporzionale dell’entità del rischio assicurato.

Il ragionamento si fonda sul rapporto tra dimensione dell’attività e possibilità di insorgenza di obbligazioni risarcitorie.

Se il numero dei pazienti potenzialmente assistibili aumenta, cresce anche l’esposizione complessiva della struttura alle conseguenze economiche di eventuali eventi dannosi, persino nell’ipotesi in cui la probabilità di errore riferita alla singola prestazione rimanga costante.

La Cassazione non attribuisce tuttavia all’ampliamento strutturale un valore automaticamente e definitivamente dimostrativo dell’aggravamento.

Resta infatti riservato al giudice di merito l’accertamento concreto delle circostanze dedotte, compresa l’eventuale presenza di fattori capaci di neutralizzare o ridimensionare l’incremento potenziale.

La sentenza richiama, a titolo esemplificativo, l’eventualità che alcuni reparti della nuova struttura non siano effettivamente aperti oppure che l’insufficienza del personale impedisca di utilizzare integralmente la maggiore capacità ricettiva.

In tali ipotesi, la potenzialità di incremento dell’utenza potrebbe risultare soltanto teorica o apparente.

Il principio affermato è quindi più articolato rispetto alla semplice equiparazione tra ampliamento della struttura e aggravamento del rischio.

La maggiore capacità operativa costituisce una circostanza potenzialmente rilevante, che deve essere valutata in rapporto all’effettiva configurazione del rischio e agli eventuali elementi idonei a escludere l’incremento prospettato.

La Cassazione censura proprio l’impostazione della Corte d’appello che, pur riconoscendo la maggiore capacità del nuovo ospedale, aveva escluso in diritto l’aggravamento senza procedere a tale verifica.

La valutazione ex ante: perché non è necessario dimostrare un aumento dei sinistri

Un altro punto centrale della pronuncia concerne il momento nel quale deve essere valutata la modificazione del rischio.

La Corte di Cassazione esclude che il giudizio possa essere fondato sull’andamento effettivo dei sinistri successivamente al mutamento.

Il criterio applicabile è quello della valutazione ex ante, coerente con la funzione economica del contratto assicurativo.

L’impresa assicuratrice, infatti, assume il rischio sulla base di una valutazione preventiva delle probabilità di verificazione dell’evento e delle sue possibili conseguenze economiche.

È proprio tale apprezzamento che orienta la decisione di stipulare il contratto e di determinare l’entità del premio.

Di conseguenza, la rilevanza di una modificazione sopravvenuta deve essere verificata considerando la sua attitudine a incidere su quella valutazione, senza attendere che l’incremento si traduca nella concreta verificazione di un maggior numero di eventi dannosi.

La Cassazione ritiene quindi erronea la richiesta, formulata dalla Corte territoriale, di dimostrare che dopo il trasferimento dell’ospedale fossero effettivamente aumentate le prestazioni erogate o le richieste risarcitorie.

Una simile impostazione finirebbe per subordinare la rilevanza dell’aggravamento a circostanze successive, mentre la disciplina assicurativa attribuisce rilievo alle condizioni che modificano l’esposizione al rischio.

L’eventuale assenza di un incremento della sinistrosità non consente, di per sé, di escludere che il rischio potenziale sia divenuto maggiore.

La distinzione assume particolare importanza perché impedisce di confondere il rischio con la sua concreta realizzazione.

Il rischio costituisce l’oggetto della valutazione preventiva sulla quale si fonda il contratto; il sinistro rappresenta invece l’evento attraverso il quale quel rischio può eventualmente concretizzarsi.

La circostanza che, in un determinato periodo, non si siano verificati più sinistri rispetto al passato non dimostra necessariamente che l’esposizione originariamente assicurata sia rimasta invariata.

Secondo la Suprema Corte, la valutazione dell’aggravamento deve dunque mantenere una dimensione prognostica, considerando le condizioni oggettive dell’attività assicurata e la loro incidenza sul rischio assunto dalla compagnia.

L’art. 1898 c.c. e l’equilibrio economico del rapporto assicurativo

Le conclusioni della Cassazione si inseriscono nella disciplina dell’aggravamento del rischio prevista dall’art. 1898 c.c.

La disposizione impone all’assicurato di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravino il rischio in misura tale che, se il nuovo stato delle cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della stipulazione, l’assicuratore non avrebbe prestato il proprio consenso oppure avrebbe richiesto un premio più elevato.

La previsione risponde all’esigenza di salvaguardare l’equilibrio economico del rapporto assicurativo.

Il premio viene determinato in funzione dell’entità del rischio assunto e costituisce il corrispettivo della prestazione garantita dall’impresa assicuratrice.

Quando le condizioni considerate al momento della conclusione del contratto subiscono una modificazione rilevante, può venir meno la corrispondenza originaria tra il premio pattuito e l’esposizione assicurativa.

Non ogni variazione delle condizioni nelle quali opera l’assicurato integra, pertanto, un aggravamento rilevante ai sensi dell’art. 1898 c.c.

Occorre che il mutamento incida sul rischio in termini tali da poter influenzare la scelta dell’assicuratore di contrarre o le condizioni economiche alle quali avrebbe accettato la copertura.

Nel caso esaminato, il trasferimento in una struttura più ampia viene considerato proprio sotto questo profilo.

La maggiore capacità ricettiva può determinare un aumento delle obbligazioni risarcitorie alle quali il patrimonio dell’ente ospedaliero risulta potenzialmente esposto.

La variazione quantitativa dell’attività può quindi incidere sull’assetto degli interessi che le parti hanno inteso disciplinare mediante la stipulazione della polizza.

La sentenza evidenzia inoltre come il mutamento possa assumere rilevanza sia rispetto all’essenza del contratto di assicurazione della responsabilità civile, disciplinato dall’art. 1917 c.c., sia in relazione all’obbligo di comunicazione dell’aggravamento previsto dall’art. 1898 c.c.

Il collegamento tra queste disposizioni mette in evidenza come la corretta individuazione dell’oggetto della garanzia e la valutazione delle successive modificazioni del rischio costituiscano profili strettamente connessi.

L’obbligo di comunicazione dell’assicurato e le conseguenze dell’omissione

La disciplina dell’aggravamento del rischio attribuisce particolare rilevanza al comportamento informativo dell’assicurato durante l’esecuzione del contratto.

L’art. 1898 c.c. prevede infatti l’obbligo di comunicare immediatamente all’assicuratore i mutamenti che incidano in modo rilevante sull’entità del rischio.

La comunicazione consente alla compagnia di valutare la nuova situazione e di assumere le determinazioni previste dalla legge.

In particolare, l’assicuratore può esercitare il diritto di recesso mediante comunicazione scritta all’assicurato entro un mese dal giorno nel quale ha ricevuto l’avviso o ha altrimenti avuto conoscenza dell’aggravamento.

La disciplina contempla inoltre conseguenze diverse sulla prestazione assicurativa, in relazione alle caratteristiche del mutamento e alla situazione esistente al momento del sinistro.

Assume rilievo, anzitutto, la distinzione tra le ipotesi nelle quali il maggior rischio avrebbe impedito la conclusione del contratto e quelle nelle quali avrebbe comportato l’applicazione di un premio superiore.

Nel primo caso, quando ne ricorrano i presupposti previsti dalla disposizione, l’assicuratore non è tenuto a rispondere del sinistro; nel secondo, la prestazione può essere ridotta in proporzione al rapporto tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato determinato in presenza del maggior rischio.

La disciplina deve dunque essere applicata tenendo conto delle specifiche condizioni alle quali l’impresa assicuratrice avrebbe assunto il rischio modificato.

La comunicazione dell’aggravamento non costituisce, pertanto, un adempimento meramente formale.

Essa è funzionale a consentire all’assicuratore di valutare tempestivamente la permanenza delle condizioni sulle quali si fondava l’originaria assunzione del rischio e di esercitare, nei termini stabiliti dalla legge, le facoltà conseguenti.

La controversia esaminata dalla Cassazione mostra come proprio l’accertamento della conoscenza del mutamento e dell’eventuale adempimento dell’obbligo informativo possa assumere un ruolo determinante nella valutazione dell’operatività della garanzia.

Il riparto dell’onere della prova tra compagnia e assicurato

Particolarmente rilevante per il contenzioso assicurativo è il principio affermato dalla Cassazione in materia di onere probatorio.

La Corte distingue due differenti profili che devono essere tenuti separati.

Da un lato, grava sull’assicuratore l’onere di dedurre e provare i fatti posti a fondamento dell’eccepito aggravamento, nonché la loro incidenza sul rischio assicurato.

Spetta dunque alla compagnia individuare gli elementi concreti dai quali possa desumersi che le condizioni dell’attività assicurata siano mutate in misura rilevante.

Dall’altro lato, incombe sull’assicurato l’onere di dimostrare di avere immediatamente comunicato all’assicuratore l’aggravamento verificatosi oppure che quest’ultimo ne fosse già consapevole.

Rileva inoltre, secondo il principio enunciato dalla Suprema Corte, la prova dell’inutile decorso del termine previsto dall’art. 1898, secondo comma, c.c.

La Cassazione esclude espressamente che l’assicuratore sia tenuto a provare la propria ignoranza delle circostanze determinanti l’aggravamento.

La Corte d’appello aveva invece attribuito alla compagnia proprio questo onere, ritenendo che essa dovesse dimostrare di non essere stata informata del trasferimento della struttura sanitaria.

Secondo i giudici di legittimità, tale impostazione si pone in contrasto con l’art. 2697 c.c., in quanto finisce per addossare all’assicuratore la prova di una circostanza negativa che non gli compete.

Il fatto che l’aggravamento del rischio sia oggetto di un’eccezione sollevata dall’assicuratore non comporta, quindi, che quest’ultimo debba dimostrare anche l’omessa comunicazione o la propria mancata conoscenza dell’evento modificativo.

La distribuzione dell’onere probatorio richiede invece di distinguere tra la prova del maggior rischio e quella dell’adempimento dell’obbligo informativo.

Questo chiarimento riveste notevole importanza operativa.

Nelle controversie relative all’aggravamento del rischio, la compagnia deve fornire gli elementi necessari a dimostrare il mutamento delle condizioni assicurate e la sua rilevanza, ma non può essere gravata dell’ulteriore onere di provare di non averne avuto conoscenza.

La dimostrazione dell’avvenuta comunicazione, ovvero della consapevolezza dell’assicuratore, ricade sull’assicurato.

Conoscere il trasferimento non significa conoscere l’aggravamento del rischio

La sentenza contiene un’ulteriore precisazione destinata ad assumere rilievo nei rapporti tra assicurato e impresa assicuratrice.

La Cassazione distingue la conoscenza del fatto materiale che determina la modificazione dell’attività dalla consapevolezza delle conseguenze che tale fatto produce sul rischio assicurato.

Nella vicenda esaminata, la Corte d’appello aveva ritenuto inverosimile che l’assicuratore ignorasse il trasferimento dell’ospedale in una nuova sede.

Tuttavia, secondo la Suprema Corte, anche un’eventuale conoscenza dell’imminente trasferimento non sarebbe stata, di per sé, decisiva.

Occorre infatti verificare se alla conoscenza del cambiamento della struttura corrispondesse anche la consapevolezza dell’incremento del rischio derivante da tale mutamento.

Si tratta di una valutazione riservata al giudice di merito, che deve accertare il significato concretamente attribuibile alle informazioni conosciute dall’assicuratore.

La distinzione è particolarmente importante nel caso di modificazioni organizzative o strutturali che, pur essendo esteriormente percepibili, possono produrre conseguenze assicurative non immediatamente desumibili dal semplice fatto storico.

Nel caso del trasferimento ospedaliero, l’eventuale conoscenza dell’apertura del nuovo complesso non equivale necessariamente alla conoscenza dell’entità dell’incremento della capacità ricettiva e della corrispondente variazione dell’esposizione patrimoniale.

La Corte richiede quindi un accertamento che non si arresti alla mera notorietà del trasferimento, ma consideri la consapevolezza dell’effettiva incidenza del mutamento sul rischio.

Anche sotto questo profilo emerge la centralità della corretta circolazione delle informazioni tra assicurato e assicuratore.

La distinzione tra aggravamento sopravvenuto e dichiarazioni inesatte

La controversia aveva coinvolto anche l’art. 1892 c.c., richiamato dalla compagnia in relazione alla prospettata invalidità della polizza e alle conseguenze delle modificazioni dell’attività assicurata.

La Cassazione chiarisce tuttavia che, nella fattispecie esaminata, viene principalmente in considerazione la disciplina dell’aggravamento sopravvenuto prevista dall’art. 1898 c.c.

In particolare, nell’esaminare il terzo motivo di ricorso, la Corte ne riconosce la fondatezza limitatamente alla violazione dell’art. 1898 c.c., precisando che non risultavano rilevanti reticenze od omissioni contemporanee alla stipulazione del contratto.

La distinzione è significativa.

La disciplina delle dichiarazioni inesatte e delle reticenze concerne circostanze rilevanti per la formazione del consenso dell’assicuratore al momento della conclusione del rapporto.

L’aggravamento del rischio riguarda invece modificazioni che intervengono successivamente, durante l’esecuzione del contratto.

Nella vicenda in esame, il contratto assicurativo risaliva al 2006, mentre il trasferimento della struttura sanitaria era avvenuto alla fine del 2012.

La questione riguardava pertanto l’incidenza di un evento successivo sulla consistenza del rischio originariamente assunto, e non l’inesattezza delle informazioni rese al momento della stipulazione.

Questa precisazione consente di ricondurre la controversia al corretto quadro normativo, evitando di sovrapporre fattispecie che presentano presupposti differenti.

La Corte accoglie quindi i primi tre motivi di ricorso, nei limiti indicati nella motivazione, mentre dichiara assorbiti il quarto e il quinto.

La decisione impugnata viene cassata con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, affinché proceda a una nuova valutazione conformemente ai principi enunciati.

Le implicazioni per le compagnie assicurative: valutazione, prova e gestione delle variazioni del rischio

La pronuncia offre indicazioni di particolare interesse per le imprese assicuratrici, sia nella valutazione delle modificazioni intervenute durante la durata della copertura sia nella gestione delle controversie relative all’aggravamento del rischio.

Un primo profilo riguarda la necessità di considerare non soltanto le trasformazioni qualitative dell’attività assicurata, ma anche quelle quantitative.

Il mantenimento della medesima attività non è sufficiente a escludere che il rischio originariamente valutato abbia subito un incremento.

Nel settore sanitario, la maggiore capacità ricettiva può incidere sull’esposizione risarcitoria anche quando non cambino la tipologia delle prestazioni erogate e le caratteristiche essenziali dell’assistenza.

La stessa impostazione evidenzia l’importanza di verificare concretamente la portata dei mutamenti intervenuti, evitando tanto di attribuire automaticamente rilevanza a qualsiasi ampliamento quanto di escluderla per il solo fatto che l’attività sia rimasta formalmente identica.

Un secondo aspetto concerne il carattere prognostico della valutazione.

L’impresa assicuratrice non è tenuta a dimostrare che l’aumento della capacità operativa abbia già prodotto un corrispondente incremento del numero dei sinistri.

La verifica deve concentrarsi sulla maggiore esposizione potenziale al rischio, secondo le condizioni oggettive risultanti dal mutamento.

Ciò non elimina, tuttavia, l’onere della compagnia di allegare e provare le circostanze rilevanti, né esclude la necessità di considerare eventuali fattori che rendano soltanto apparente la maggiore capacità operativa.

Sul piano probatorio, la sentenza delimita con chiarezza le rispettive posizioni delle parti.

L’assicuratore deve dimostrare il fondamento dell’aggravamento contestato; l’assicurato deve invece provare di averlo tempestivamente comunicato oppure che la compagnia ne fosse consapevole.

Non può essere richiesto alla compagnia di provare di avere ignorato il mutamento.

Assume inoltre particolare rilievo la differenza tra la semplice conoscenza di un fatto organizzativo e la consapevolezza delle sue conseguenze sull’esposizione assicurativa.

Da questo punto di vista, la pronuncia valorizza l’importanza di informazioni che consentano di comprendere non soltanto l’esistenza del cambiamento, ma anche la sua effettiva incidenza sul rischio.

Le indicazioni della Cassazione possono pertanto assumere rilievo nella valutazione delle variazioni dell’attività assicurata, nella ricostruzione dei presupposti dell’obbligo di comunicazione e nella verifica dell’operatività della copertura in presenza di modificazioni sopravvenute.

La decisione della Cassazione e i limiti dell’accertamento

È importante sottolineare che la Suprema Corte non ha definitivamente accertato l’esistenza dell’aggravamento del rischio nel caso concreto.

La decisione riguarda, anzitutto, la correttezza dei criteri giuridici impiegati dalla Corte d’appello per valutare le circostanze dedotte dalla compagnia.

La Cassazione ha ritenuto erroneo escludere la rilevanza dell’aumento potenziale della capacità ricettiva soltanto perché l’attività sanitaria era rimasta la stessa.

Ha inoltre censurato il riferimento all’assenza di un aumento effettivo delle prestazioni e dei sinistri, giudicato non coerente con la necessaria valutazione ex ante.

Infine, ha corretto la distribuzione dell’onere della prova relativa alla conoscenza del mutamento da parte dell’assicuratore.

Resta invece affidato al giudice del rinvio il compito di verificare, sulla base delle circostanze concrete, se l’ampliamento della struttura abbia effettivamente determinato un aggravamento rilevante del rischio assicurato.

La Corte richiama, a questo proposito, anche la precedente Cass. n. 22533/2025, resa tra le medesime parti e relativa allo stesso contratto, precisando tuttavia che tale decisione aveva riguardato questioni di nullità processuale e non aveva definito il merito della controversia.

La sentenza n. 3919/2026 non comporta dunque un automatico riconoscimento delle conseguenze invocate dalla compagnia, ma impone una nuova valutazione della vicenda alla luce dei principi individuati.

La distinzione tra affermazione del principio di diritto e accertamento del caso concreto costituisce un elemento essenziale per comprendere l’effettiva portata della pronuncia.

Considerazioni conclusive: la centralità del rischio potenziale e della cooperazione informativa

Con la sentenza n. 3919/2026, la Corte di Cassazione conferma che, nell’assicurazione della responsabilità civile, il rischio deve essere valutato nella sua effettiva dimensione economica e probabilistica.

La natura dell’attività assicurata rappresenta soltanto uno degli elementi da considerare.

Assumono rilievo anche la dimensione dell’organizzazione, la capacità operativa e le circostanze che possono determinare un aumento delle potenziali obbligazioni risarcitorie.

L’aggravamento può quindi configurarsi anche in presenza di una variazione prevalentemente quantitativa, purché essa incida concretamente sull’esposizione assicurata secondo una valutazione preventiva.

La decisione ribadisce inoltre che il rischio non deve essere confuso con il numero dei sinistri effettivamente verificatisi.

La valutazione ex ante costituisce il criterio coerente con la funzione del contratto assicurativo, poiché è sulla base della prevedibile esposizione al rischio che l’impresa decide se prestare la garanzia e a quali condizioni economiche.

Parallelamente, la pronuncia valorizza l’obbligo di comunicazione gravante sull’assicurato e chiarisce la relativa distribuzione dell’onere probatorio.

L’assicuratore deve provare l’aggravamento del rischio, ma non la propria ignoranza delle circostanze che lo hanno determinato; l’assicurato deve invece dimostrare l’avvenuta comunicazione o la consapevolezza del maggior rischio da parte della compagnia.

La Corte delinea così un equilibrio tra le esigenze di tutela dell’assicuratore e la necessità di un rigoroso accertamento delle modificazioni intervenute durante l’esecuzione del contratto.

Per il mercato assicurativo, l’insegnamento principale della pronuncia consiste nella rilevanza delle trasformazioni che incidono sulla dimensione potenziale del rischio, anche quando non siano accompagnate da una modificazione della natura dell’attività o da un incremento già registrato della sinistrosità.

Il principio assume particolare significato nell’assicurazione della responsabilità civile sanitaria, nella quale l’ampliamento della capacità ricettiva può modificare sensibilmente l’esposizione patrimoniale della struttura assicurata.

La sentenza riafferma, in definitiva, la centralità della corretta valutazione del rischio e della cooperazione informativa tra le parti, quali elementi fondamentali per la conservazione dell’equilibrio del rapporto assicurativo.

Autore Luciana Cipolla

Partner

Milano

l.cipolla@lascalaw.com

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