La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23233 del 28 agosto 2024, ha affrontato importanti questioni relative alla responsabilità del costruttore e del venditore per vizi dell’immobile, fornendo chiarimenti su alcuni principi fondamentali in materia.
Il caso riguardava l’acquisto di un immobile affetto da gravi problemi di umidità e allagamenti dovuti a difetti nel sistema fognario.
L’acquirente aveva citato in giudizio il venditore, il quale a sua volta aveva chiamato in causa la società costruttrice.
La Corte ha innanzitutto ribadito che la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c. per gravi difetti dell’immobile sussiste se la scoperta del vizio avviene entro 10 anni dal completamento dell’opera. Il termine decorre dal collaudo e non dalla vendita dell’immobile.
Inoltre, la Cassazione ha chiarito che il momento della “scoperta” del vizio coincide con l’acquisizione della piena consapevolezza della sua gravità e delle sue cause, anche attraverso accertamenti tecnici.
Nel caso specifico, tale momento è stato individuato nel deposito della CTU.
Un importante principio affermato dalla Corte riguarda l’estensione automatica al terzo chiamato (il costruttore) della domanda principale dell’attore contro il convenuto (il venditore), quando la chiamata in causa sia finalizzata a individuare il terzo come unico responsabile.
Ciò in virtù della comunanza del fatto costitutivo delle due fattispecie di responsabilità.
La sentenza ha anche ribadito che una domanda generica di risarcimento danni comprende tutte le possibili voci di danno, incluso quello non patrimoniale, purché siano stati allegati i fatti materiali lesivi. È ammissibile la produzione di documenti anche in fase successiva, se relativi a fatti collegati a quelli originariamente dedotti.
Un passaggio cruciale della decisione riguarda la responsabilità del venditore per violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
La Corte ha censurato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva addossato al costruttore anche le conseguenze economiche derivanti dal comportamento scorretto del venditore, che era a conoscenza dei problemi ma non li aveva comunicati all’acquirente. Su questo punto la causa è stata rinviata per un nuovo esame.
Infine, la Cassazione ha confermato che il termine annuale per la denuncia dei vizi ex art. 1669 c.c. decorre solo dall’acquisizione di una “sicura conoscenza” dei difetti e delle loro cause, potendo essere postergato all’esito di accertamenti tecnici necessari.
In conclusione, la sentenza offre importanti chiarimenti su temi quali i termini dell’azione di responsabilità contro il costruttore, l’estensione della domanda al terzo chiamato, l’onere di allegazione dei danni, e i doveri di correttezza del venditore.
Emerge con forza la necessità di una tutela effettiva dell’acquirente, bilanciata però con le esigenze di certezza dei rapporti giuridici.