29.11.2022 Icon

La Dea bendata vuole vedere il biglietto

Un giocatore ha visto purtroppo sfumare la vincita al gioco del lotto a causa dello smarrimento della ricevuta che ne attestava la puntata.

Nonostante le obiezioni mosse, Lottomatica ha rifiutato il pagamento della somma oggetto di vincita, non essendo stato presentato il biglietto relativo alla giocata.

A darle ragione anche la Cassazione che ha chiarito che è irrilevante la denuncia di smarrimento presentata prima dell’estrazione, del biglietto risultato poi vincente.

Per i giudici la pretesa avanzata dall’uomo è assolutamente priva di fondamento se manca il biglietto relativo alla giocata rivelatasi vincente in seguito.

Fondamentale è, sempre, lo scontrino.

In particolare, in Appello, viene ribadito che le scommesse sono produttive di effetti se sono state ricevute nelle forme e nei modi previsti dalla legge e se le relative matrici sono pervenute alla commissione di zona, mentre «lo scontrino attestante l’avvenuta giocata conferisce il diritto a partecipare all’estrazione». 

Dunque, il possesso dello scontrino integro e la sua consegna nel termine di sessanta giorni sono, secondo la normativa che regola il gioco del Lotto, condizioni indefettibili del pagamento delle vincite. 

Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta il giocatore sostiene che «lo scontrino di gioco è assimilabile ad un titolo di legittimazione, ovvero ad un titolo improprio» e da ciò consegue, a suo dire, che «il documento di legittimazione non incorpora il diritto indicato, ma esaurisce la sua funzione sotto il profilo prettamente probatorio». 

Di conseguenza, lo smarrimento del biglietto di gioco non determinerebbe l’impossibilità di incassare la vincita quale controprestazione contrattuale, bensì può determinare, al più, il venir meno della prova, che può peraltro essere fornita in altro modo, così consentendo la corresponsione e l’incasso della vincita. 

Secondo il legale sarebbe stata fornita piena prova della paternità, in capo al suo cliente, del biglietto risultato vincente, posto che l’uomo ha effettuato sette giocate cronologicamente successive, dal numero 427 al numero 433, tutte registrate, e solo la giocata numero 428 è andata smarrita. 

Una strategia fantasiosa, ma che non ha trovato seguito.

Poiché lo scontrino di giocata costituisce un titolo di legittimazione ex art. 2002 cod. civ. , solo il suo possesso è idoneo ad attestare la giocata da parte del possessore e a legittimare l’incasso dell’eventuale vincita. 

In altri termini, il giocatore ha diritto ad ottenere la prestazione costituente la vincita, non perché essa è contenuta nel biglietto, ma perché le regole del contratto di lotteria poste in essere gliela attribuiscono, in presenza di determinate condizioni, anche estranee al biglietto stesso.

Autore Valeria Bano

Senior Associate

Milano

v.bano@lascalaw.com

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