L’art. 949 del codice civile – che disciplina la c.d. actio negatoria servitutis – consente al proprietario di poter agire a difesa della proprietà per far dichiarare l’inesistenza di diritti affermati da terzi sulla cosa e far cessare eventuali molestie o turbative che manifestino l’esercizio di tali diritti.
Nel caso oggi affrontato Tizio adiva il Tribunale di Spoleto per accertare l’inesistenza del diritto di passaggio esercitato sul proprio fondo da Caio, Sempronio e Mevio. Questi, in risposta, formulavano domanda riconvenzionale di intervenuta usucapione del predetto fondo.
Il giudice di prime cure, in accoglimento della domanda di Tizio, rigettava la domanda di usucapione formulata dai convenuti per mancanza del requisito dell’apparenza del diritto reale, non ravvisando la presenza di opere atte ad asservire il fondo servente a quello dominante.
La Corte d’Appello di Perugia riformava la sentenza, affermando l’esistenza di un diritto reale di passaggio, dando rilevanza alla presenza di un arco attraverso il quale è possibile transitare attraverso la proprietà di Tizio per raggiungere la via pubblica, e la cui esistenza non aveva altre spiegazioni alternative idonee. Ciò nonostante, pur avendo riconosciuto la fondatezza dell’eccezione di usucapione formulata dai convenuti, la Corte umbra ne ha negato la costituzione, rigettando la riconvenzionale per asserita assenza di utilitas (attraverso le particelle indicate dagli appellanti non era possibile raggiungere la strada pubblica).
L’attore, dunque, ricorreva in Cassazione.
La Suprema Corte, con l’ordinanza del 23 marzo 2023, n. 8320 in commento, ha riepilogato i presupposti necessari per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione.
In primis, infatti, va ricordato che il diritto di servitù deve sempre corrispondere ad una utilitas del fondo dominante, e in mancanza di tale requisito essenziale non è possibile ipotizzare la sussistenza del diritto reale in esame.
Spetta dunque al giudice accertare, in primo luogo, la sussistenza dell’utilitas per il fondo dominante; in secondo luogo, la presenza in loco di segni visibili atti a confermare l’effettivo esercizio del diritto di passaggio ed idonei a costituire il quid pluris, rispetto alla mera esistenza del tracciato, idoneo a comprovare l’effettivo esercizio del transito; e, infine, i requisiti del possesso previsti per la configurazione dell’usucapione del diritto di passaggio.
Viene dunque affermato il principio in forza del quale “l’accertamento dell’esistenza, o meno, dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale di servitù costituito per usucapione deve essere condotto unitariamente, con riferimento alla sussistenza dei requisiti del possesso utile ad usucapionem, dei presupposti dell’apparenza e dell’utilitas, sia con riferimento all’eventuale domanda di riconoscimento dell’esistenza del diritto stesso, indipendentemente dal fatto che essa sia proposta in via principale o riconvenzionale, sia con riguardo all’eccezione di usucapione, che sia sollevata al solo fine di paralizzare l’avversa azione negatoria del diritto reale. Non è infatti possibile riconoscere, in via di eccezione, la sussistenza dei presupposti per la configurabilità di un diritto reale che sia stata esclusa, mercè il rigetto della corrispettiva azione di accertamento della sua esistenza».
In definitiva, nel caso in cui venga esclusa la sussistenza dell’utilitas non può ritenersi esistente alcuna servitù, posto che l’accertamento deve essere necessariamente unitario e riguardante l’esistenza del diritto, sia sotto il profilo dell’azione (domanda riconvenzionale di usucapione del diritto reale) che sotto il profilo dell’eccezione (eccezione di usucapione).
26.08.2026