Secondo due Studi di recente diffusione del Consiglio Nazionale del Notariato[1], è legittima la costituzione di società semplici “cassaforte”, il cui oggetto sociale consista nel semplice godimento dei beni (mobili e immobili) di cui la società sia titolare. Tale interpretazione aveva trovato già conferma nella normativa tributaria che, periodicamente[2], ha incentivato la trasformazione delle società commerciali di “mero godimento” a trasformarsi in società semplici.
Sotto il profilo meramente civilistico, la conclusione ha carattere fortemente innovativo rispetto all’opinione tradizionale che vedeva nella società semplice un veicolo che potesse essere impiegato per il solo svolgimento di attività agricole[3].
In base al nuovo inquadramento, in questa sede si vogliono comparare alcune peculiarità della disciplina fiscale della società semplice con quella dei trust al fine di valutare i differenti profili di tassazione dei due “vincoli di destinazione”.
- Conferimento
La società semplice all’atto del conferimento sconta l’imposta di registro in misura fissa (€ 200)[4]. Nel caso in cui l’atto costitutivo contenga il conferimento di beni immobili o di diritti reali su beni immobili, il tributo opera in misura pari al 9%, salva l’applicazione delle aliquote differenziate a seconda della natura dei beni conferiti[5]. La base imponibile è costituita dal valore venale dei beni conferiti al netto delle passività accollate alla società conferitaria. Il trust, all’atto di conferimento, sconta l’imposta di donazione con l’aliquota dell’8 per cento[6]. Nel caso di conferimento di immobili, però, la base imponibile del tributo è individuata nel valore catastale[7]del bene e non sull’effettivo valore di mercato[8].
- Determinazione del reddito
La determinazione del reddito delle società semplici e dei trust, al pari delle persone fisiche, ha luogo sommando i redditi appartenenti a ciascuna categoria.
In particolare, con riferimento al trust la disciplina fiscale si articola differentemente a seconda che il trust si qualifichi come trasparente od opaco[9]:
- – il trust si considera trasparente quando vi sono dei beneficiari individuati con il diritto a “percepire” i frutti dei beni in trust, e quindi c’è una capacità contributiva attuale in capo ai beneficiari;
- – il trust è invece opaco quando questo diritto non sussiste, ma c’è invece discrezionalità da parte del trustee nell’effettuare l’attribuzione del reddito (oltre naturalmente alla situazione nella quale i beneficiari non fossero individuati).
La determinazione del reddito imponibile è in realtà la medesima per entrambe le fattispecie, ciò che cambia è invece la modalità di tassazione:
- – nel caso del trust trasparente, al pari di una società semplice, il reddito determinato in capo al trust concorre alla formazione del reddito complessivo dei beneficiari;
- – nel caso di trust opaco su quel reddito assolve direttamente l’Ires.
Con riferimento ad alcune macro categorie reddituali, che tipicamente caratterizzano l’ordinamento tributario delle imposte sui redditi[10], non si evidenziano differenze macroscopiche in materia di:
- – Redditi fondiari: la cui determinazione rimane eminentemente catastale sia per il trust che per la società semplice;
- – Plusvalenze di natura immobiliare: al pari delle persone fisiche, sia per i trust che per le società semplici (i) non costituisce fattispecie imponibile la cessione di immobili acquistati da più di cinque anni, mentre (ii) costituisce fattispecie imponibile la cessione di aree fabbricabili, indipendentemente dalla data e dalle modalità di acquisizione dell’area;
- – Redditi delle obbligazioni emesse dai “grandi emittenti”[11]: sia le società semplici che i trust (che non svolgono attività commerciali) si qualificano quali “soggetti nettisti” e quindi sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26 per cento sui tali redditi. Tale disciplina si applica per l’imposta sostitutiva applicata sui dividendi delle società quotate[12].
Per quanto, invece, riguarda i Dividendi di società non quotate:
- – per le società semplici il reddito imponibile proveniente da dividendi è esente in ragione del 60 per cento dell’utile percepito[13], indipendentemente dalla natura della partecipazione detenuta (qualificata o meno);
- – per quanto riguarda i trust, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, la quota esente sui dividendi è pari al 22,26%[14];
Riguardo la tassazione delle plusvalenze di natura finanziarie, assumono rilievo le soglie di qualificazione, con la conseguenza che:
- a. per la società semplice le plusvalenze conseguite sulle partecipazioni qualificate[15], sono imputate per trasparenza ai soci nel limite del 40 percento del relativo ammontare e concorrono alla formazione della loro base imponibile Irpef. Per le plusvalenze conseguite su partecipazioni non qualificata è la società semplice (e non i soci) il soggetto tenuto ad assolvere l’imposta sostitutiva del 26 per cento;
- b. per i trust non commerciali la cessione di partecipazioni dà luogo a redditi diversi, tassate come segue: (i) se la partecipazione è qualificata la plusvalenza concorre nella misura del 49,72% a formare la base imponibile IRES (aliquota 24%), al netto delle minusvalenze realizzate nel corso del periodo d’imposta o riportate a nuovo da precedenti periodi di imposta. Se il trust è opaco, quindi, l’imposizione complessiva è pari al 13,673%; (ii) se la partecipazione non è qualificata, il trust soggiace all’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26%.
Infine, i redditi per i quali sono previste imposte sostitutive o ritenute a titolo di imposta applicate dall’intermediario, non sono invece oggetto di dichiarazione. Sugli interessi maturati sugli importi depositati nel conto corrente del trust e/o della società semplice, quindi, è l’intermediario ad operare direttamente la ritenuta del 26% e nulla deve essere indicato nella dichiarazione del trust[16].
- Imputazione del reddito
Il reddito prodotto dalle società semplici è imputato per trasparenza ai soci in base alle quote di partecipazione agli utili di ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione[17]; su tali redditi di partecipazioni i soci applicheranno l’imposta personale su basi progressive (IRPEF). Analogo criterio d’imputazione è adottato per i trust trasparenti, mentre Il trust opaco gode di è autonomamente assoggettato all’imposta sul reddito delle società (IRES).
In caso di trust trasparente, il processo d’imputazione del reddito al beneficiario, analogamente alla società̀ semplice, avviene in due fasi:
– Inizialmente il reddito viene quantificato a livello del trust coerentemente alla natura del trust stesso. Qualora questi svolga attività commerciale si farà riferimento alle disposizioni previste per le società di capitali e gli enti commerciali, nel caso, più comune, di attività non commerciale, alle norme previste per tale tipologia di enti;
– Il reddito determinato a livello del trust viene quindi imputato per trasparenza ai beneficiari individuati e tale imputazione avviene “in ogni caso” cioè indipendentemente dall’effettiva percezione, anche qui in analogia alla trasparenza delle società di persone, in generale e di quella semplice.
La tassazione del trust opaco residente in Italia avviene seguendo le ordinarie regole concernenti la determinazione delle varie categorie di redditi, a seconda della natura dell’attività esercitata dal trust. La somma di tali redditi è autonomamente assoggettata ad IRES.
- Scioglimento
Le problematiche che derivano dallo scioglimento della società semplice riguardano i casi in cui tali società assegnino beni ai soci. La questione si origina dal fatto che[18] i redditi percepiti dal socio all’atto della liquidazione delle società costituiscono utili, quantificati come differenza tra le somme percepite – o il valore normale dei beni assegnati – e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione.
Invece, Il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari all’atto della cessazione o dello scioglimento del vincolo non determina effetti reddituali, esso è assimilato ad una donazione e sconta il relativo tributo. Ove i beni abbiano già scontato l’imposta al momento della costituzione del vincolo, cioè nel momento in cui si è determinato l’effetto segregativo, non si determina un nuovo presupposto impositivo[19].
- Conclusioni:
Alla luce di questa veloce panoramica, ove vi siano le condizioni civilistiche per poter dar luogo allo spossessamento dei beni a favore di un trust opaco, esso garantisce una disciplina fiscale di favore rispetto alla società semplice, in quanto:
- – i patrimoni immobiliari, all’atto del conferimento beneficiano di una migliore tassazione (imposta di donazione) calcolata in base al valore catastale e non al valore venale;
- – le partecipazioni finanziarie qualificate detenute da trust opachi danno luogo a plusvalenze parzialmente (49,72%) imponibili ad IRES (con l’aliquota proporzionale del 24%), mentre le società semplici trasferiscono per trasparenza ai soci il 40 delle plusvalenze che andranno assoggettate ad imposta progressiva personale IRPEF.
[1] Num. 69-2016 e num. 73-2016
[2] Art. 29, Legge 449/1997; art. 3, comma 7, L. 448/2001; art.1, comma 111, L. 296/2006; art. 1, comma 129, L. 244/2007; art. 1, comma 115, L. 208/2015; art. 1, comma 565, L. 232/2016.
[3] Per ulteriori considerazioni civilistiche si rinvia ai seguenti scritti del Notaio Angelo Busani: “Società semplici aperte alla gestione”, intervento a Telefisco 2017 e “Si alle società semplici cassaforte”, Sole 24 del 6/7/2016.
[4] Art. 26, DL 104/2013
[5] ART. 4. Tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986
[6] Ove il beneficiario del patrimonio in Trust venisse individuato in un parente, l’imposta si applicherebbe come segue:
Aliquota |
Donatario |
Osservazioni |
4% sul valore netto globale eccedente € 1.000.000 per ogni beneficiario |
Se a favore del coniuge e di parenti in linea retta |
La franchigia, al di sotto della quale l’imposta non è dovuta, si applica per ogni donatario |
6% sul valore netto globale eccedente € 1.000.000 per ogni beneficiario |
Fratelli e sorelle |
La franchigia, al di sotto della quale l’imposta non è dovuta, si applica per ogni donatario |
6% |
Altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado |
|
8% |
Altri soggetti diversi da quelli precedenti |
[7] Art. 52, commi 4 e 5, DPR 131/1986
[8] Agenzia delle Entrate, Circolare num. 3/2008, par. 7.3.2
[9] Al riguardo si rinvia ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circ. 6 agosto 2007 n. 4
[10] Art. 6, DPR 917/1986
[11] Ai sensi del D.LGs. 239/1996, si qualificano come “grandi emittenti” i titoli emessi dagli Stati e le obbligazioni emesse da banche e società quotate
[12] Art. 27-ter, DPR 600/73
[13] Art. 59 TUIR
[14] L’articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre
2003, n. 344
[15] A sensi dell’art. 67 TUIR, sono partecipazioni qualificate quelle che – nel caso gli strumenti finanziari siano quotati su mercati regolamentati – consentono una percentuale di voto superiore al 2% o che siano relative a una partecipazione al capitale (patrimonio) superiore al 5%.
Se lo strumento finanziario non è quotato su mercati regolamentati le percentuali salgono, rispettivamente, al 20% (diritto di voto) e al 25% (patrimonio). Partecipazioni non qualificate sono invece quelle che hanno una soglia pari o inferiore alle percentuali previste per quelle qualificate.
[16] art. 5, comma 2, del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461.
[17] Art. 5, comma 1, TUIR
[18] Coordinato disposto artt. 20-bis e 47, comma 7, TUIR.
[19] “Inoltre, poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione” (cfr circolare 48/2007, punto 5.5).
Daniele Majorana – d.majorana@lascalaw.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA