17.03.2017 Icon

Decreti ingiuntivi: imposta di registro proporzionale

In linea generale, gli atti dell’autorità giudiziaria, disponendo di trasferimenti di ricchezza da un soggetto ad un altro, sono soggetti all’imposta di Registro. Tale tributo è applicato secondo il combinato disposto dei seguenti articoli del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di Registro):

  • – art. 37, che prevede l’assoggettamento all’imposta di registro degli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, dei decreti ingiuntivi esecutivi, dei provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e delle sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata  in  giudicato;
  • – art. 8 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R.  n.  131/1986, che elenca come si declina il tributo per i differenti atti  dell’autorità  giudiziaria.

Con particolare riferimento ai decreti ingiuntivi recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura, l’imposta di registro opera proporzionale in misura pari al 3%[1].

In  virtù  del   principio   di alternatività tra IVA e Registro[2], immanente nel nostro ordinamento, ove il decreto ingiuntivo disponga il pagamento di corrispettivi o prestazioni che originariamente hanno scontato l’Iva, foss’anche a titolo di esenzione, il tributo opera in misura fissa[3].

Con particolare riferimento al decreto ingiuntivo ottenuto dal garante escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale, la Corte di Cassazione[4] ha affermato il principio secondo il quale esso è soggetto a registrazione con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il garante medesimo, a seguito del pagamento, non fa valere corrispettivi o prestazioni originariamente soggette all’imposta sul valore aggiunto.

Secondo l’orientamento giurisprudenziale la complessiva operazione è scindibile in più rapporti, distinti e autonomi, quali quello:

– tra creditore e debitore principale

– tra creditore e garante (che viene escusso)

– tra garante e debitore.

A parere della Corte, nel rapporto tra garante e debitore, a seguito dell’escussione della garanzia da parte del creditore, non si evince un rapporto unitario in ragione del “ … fatto che il titolo da cui scaturisce il debito principale è del tutto distinto dalla polizza fideiussoria, dalla quale è derivata la prestazione di garanzia, stipulata tra debitore principale e garante in favore del terzo creditore […]”.

Come noto, il contratto di fideiussione stipulato dal fideiussore e dal debitore garantito ha ad oggetto l’impegno del primo di prestare la garanzia nei confronti del creditore, a fronte, di norma, di una commissione, che ne costituisce il corrispettivo.

Con il decreto ingiuntivo il creditore, non fa valere il credito da corrispettivo per la prestazione di servizi resa al debitore medesimo (ossia la prestazione di garanzia), ma si limita a esercitare i diritti già “spettanti” al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito: “Per conseguenza, il titolo giudiziario ottenuto dal garante, concernendo la somma da lui versata, non ha ad oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all’imposta sul valore aggiunto”. Pertanto, esso sconta l’imposta di registro, con applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 3%, al pari di un provvedimento monitorio, recante una condanna al pagamento di somme o valori[5] ” senza involgere l’applicazione del principio di alternatività Iva/registro, in quanto non sussiste un’operazione sottostante già assoggettata ad IVA.

Alla luce del sopra citato ordinamento giurisprudenziale, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 22 del 22 Febbraio 2017, ha interiorizzato l’arresto giurisprudenziale, ritenendo  che ai fini dell’individuazione del corretto trattamento fiscale da applicare in materia di imposta di registro alla statuizione di condanna contenuta in un decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, assume rilievo esclusivamente la circostanza che trattasi di provvedimento monitorio, recante una “condanna al pagamento di somme o valori”, con applicazione dell’imposta proporzionale nella misura del 3%, ai sensi dell’articolo 8 della tariffa, parte I, senza che vi sia titolo per poter invocare l’applicazione del principio di alternatività Iva/registro.

[1] Articolo 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (TUR)

[2] Art. 40 del D.P.R. n. 131/1986

[3]  Per tali atti, ai sensi dell’art. 41, comma 2,  del citato Testo unico, la somma dell’imposta principale dovuta non  può  essere in ogni caso inferiore alla misura  fissa  di  euro  200.

[4] Sentenza n. 20266 del 9 ottobre 2015

[5] Articolo 8 della tariffa, parte I alegata al DPR 131/1986

 

Daniele Majorana – d.majorana@lascalaw.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA