Una forma di imballaggio che, impiegando meno cartone, risulta più leggera, meno ingombrante e più comoda da impugnare non costituisce un semplice accorgimento produttivo, bensì esprime un vero e proprio risultato tecnico: come tale non può essere appropriata in via esclusiva — e potenzialmente perpetua — attraverso un marchio tridimensionale. È questo il principio con cui il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione con cui la Commissione di ricorso dell’EUIPO aveva salvato il marchio del celebre contenitore ottagonale di Tetra Laval, dichiarandone per contro la nullità.
Dal mattoncino ottagonale alla domanda di nullità
La vicenda nasce dalla domanda di dichiarazione di nullità presentata nel gennaio 2022 dalla società cinese Lami Packaging contro il marchio tridimensionale UE della svizzera Tetra Laval, raffigurante un contenitore ottagonale per liquidi e alimenti — un mattoncino a quattro pannelli con angoli tronchi concavi e aletta di tenuta superiore — registrato nella classe 16. Secondo la ricorrente, il segno era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria a ottenere un risultato tecnico e, dunque, nullo ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. e), ii) del Regolamento sui marchi UE. La Divisione di annullamento aveva accolto la domanda, ma la quarta Commissione di ricorso, nel dicembre 2024, ne aveva ribaltato l’esito, infatti, a suo avviso il vantaggio della forma — ridurre il cartone necessario a contenere un dato volume — atteneva al solo processo di fabbricazione e non incideva sull’uso del prodotto. Di qui il ricorso al Tribunale.
Fabbricazione o uso: la linea tracciata da Nestlé tiene
Il primo nodo riguardava la nozione stessa di “risultato tecnico”. La Commissione aveva fondato la propria lettura sul precedente Nestlé (C‑215/14), secondo cui l’impedimento opera quando la forma consente di ottenere un risultato tecnico al momento dell’uso, e non quando incide sulle sole modalità di fabbricazione. Su questo punto il Tribunale dà ragione alla Commissione, in quanto la distinzione tra come il prodotto è fabbricato e come funziona è corretta e di portata generale, sicché rilevano unicamente i risultati che si manifestano durante l’utilizzo. Il Collegio precisa altresì che la funzionalità della forma va apprezzata su basi oggettive — descrizioni, brevetti anteriori, cataloghi, perizie — e non sulla percezione soggettiva del consumatore. Fin qui, dunque, nessun errore della Commissione.
Meno cartone, imballaggi più leggeri: dove la Commissione sbaglia
L’errore si annida invece nell’applicazione della distinzione tra momento dell’uso e della fabbricazione. Il Tribunale rileva che le caratteristiche essenziali del contenitore non si esauriscono in un’ottimizzazione produttiva: esse assicurano stabilità e maneggevolezza, qualità ricercate dagli intermediari professionali dell’industria alimentare che riempiono, impilano, immagazzinano e trasportano gli imballaggi. Soprattutto, la forma prismatica, riducendo il materiale necessario a parità di volume, rende l’imballaggio più leggero e meno ingombrante: un risultato che agevola stoccaggio e trasporto e che, quindi, incide direttamente sul modo in cui il prodotto viene usato dal pubblico di riferimento. Il vantaggio si estende perfino al consumatore finale, posto che — come attestano la domanda di brevetto PCT della stessa Tetra Laval e la sua comunicazione commerciale — la confezione è progettata per essere afferrata e impugnata con maggiore comodità. Le stesse direttive EUIPO, del resto, riconducono espressamente al «risultato tecnico» le forme che usano meno materiale o che agevolano un comodo immagazzinamento o trasporto.
Un riparo sempre più angusto per i marchi di forma
Con la sentenza in oggetto diviene più facile dichiarare nullo un marchio di forma. Per ritenere funzionale una forma, spiega il Tribunale, non occorre che il risultato tecnico sia migliore o innovativo, né confrontarla con le altre forme sul mercato, né dimostrare quanto si risparmi. E nemmeno il valore estetico di un dettaglio — qui gli angoli tronchi — basta a salvarla, se quel dettaglio svolge comunque una funzione tecnica.
Dopo Nestlé restava una sola via per registrare validamente una forma: provare che i suoi vantaggi riguardano solo la fabbricazione e non l’uso. Questa pronuncia la chiude quasi del tutto. Quasi sempre, infatti, usare meno materiale rende il prodotto più leggero e meno ingombrante, e quindi più facile da trasportare, impilare e impugnare: tutti vantaggi che toccano l’uso. Negli imballaggi, di fatto, quella via d’uscita quasi scompare.
È una conclusione coerente con lo scopo della norma: evitare che il marchio, che può durare per sempre, blocchi soluzioni tecniche spettanti a diritti a termine come brevetti e disegni. Non a caso, la stessa forma era oggetto di una domanda di brevetto.
07.09.2026